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TAR Reggio Calabria, sez. II, ord. n. 1928 pubbl. 3 novembre 2022

Questioni trattate:
I- il valore da attribuire al silenzio serbato dal collegio in ordine all'ammissione provvisoria disposta in via anticipata dalla Commissione di cui all'art. 14 c.p.a., Tale silenzio, secondo quanto si legge nell'ordinanza, deve essere inteso (mutuando una locuzione utilizzata nel diritto amministrativo sostanziale) come silenzio-assenso.
Afferma, infatti, il TAR Calabria nell'ordinanza in commento che "qualora, in sede di decisione, il collegio nulla disponga, l'ammissione al patrocinio disposta in via anticipata e provvisoria dalla Commissione, si deve intendere tacitamente confermata, atteso che spetta al giudice procedente il compito di assicurare, in via definitiva, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti e di negarlo allorché i presupposti non sussistano".

II- la forma che deve assumere l'atto d'impugnazione, qualora la decisione del giudice amministrativo di non ammettere la parte al patrocinio a spese dello Stato, non sia stata preventivamente deliberata dalla commissione per l'ammissione anticipata di cui al già citato art. 14 c.p.a. e sia contenuta in una sentenza immediata, emessa ai sensi dell'art. 60, c.p.a.
In tal caso, secondo il TAR Calabria, "la decisione, in ragione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, può essere impugnata dalla parte cui il beneficio sia stato negato con il ricorso previsto dall'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115."

III- quanto al rito applicabile all'impugnazione, nell'ordinanza si legge che "nel processo amministrativo, il procedimento da seguire nel caso in cui la parte, cui sia stato negato il beneficio del gratuito patrocinio, abbia presentato ricorso ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 115/02, è quello ordinario con trattazione in udienza pubblica, secondo la regola generale di cui all'art. 87 c.p.a., e previa notificazione del ricorso all'amministrazione finanziaria”.
La notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria è dunque un adempimento indispensabile ai fini della procedibilità del ricorso, tuttavia, il TAR ha ritenuto che, stante la frammentarietà e la lacunosità della normativa in materia di opposizione al provvedimento di diniego del giudice amministrativo, nonché la mancanza di giurisprudenza in materia, l'errore della parte che abbia depositato il ricorso senza prima notificarlo all'amministrazione finanziaria, debba ritenersi scusabile.

IV- quanto alla problematica concernente il dovere di astensione dei componenti del collegio nel giudizio di opposizione, l'ordinanza del TAR Calabria ha escluso la sussistenza di tale dovere.
Si legge, infatti, nell'ordinanza che "in assenza di una specifica norma sul punto e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale sui giudizi bifasici, i componenti del collegio che hanno deliberato sull'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non sono obbligati ad astenersi dal giudizio di opposizione, atteso che solo quest'ultimo - ossia quello di opposizione - ha natura pienamente contenziosa sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio”.

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Trib Verona ord. 7 giu 2022

con l’istanza in esame l’istante ha rappresentato per la prima volta di non aver avuto i requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio erariale in relazione al giudizio risarcitorio all’esito del quale è risultata vittoriosa;

anche le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.16037/2010, hanno ammesso la correzione integrativa del provvedimento giurisdizionale anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo; per poi estenderla a qualsiasi errore,
anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale;

nel caso di specie l’istanza però non è diretta ad ovviare ad uno dei predetti errori
ma a censurare il contenuto concettuale e sostanziale del decisum, per aver condannato la parte abbiente soccombente a rifondere allo Stato le spese ai sensi dell’art. 133 d.P.R. in difetto del necessario presupposto che la parte vittoriosa fosse ammessa al patrocinio erariale.

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TRIBUNALE DI PALERMO ord.za del 17 marzo 2021

solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del D.P.R. 30 maggio2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in relazione agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione, e che sia assicurato il pagamento del relativo compenso all’Avvocato con oneri a carico dell’Erario, quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda e il processo non viene poi introdotto per essere intervenuta conciliazione delle parti.........

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Tribunale di Paola decreto 14.10.2016

 ....ritenuto,pertanto, che l'unica interpretazione valida sia nel senso di intendere il nuovo co. 3-bis dell'art. 83 come una disposizione tesa ad accelerare e semplificare il procedimento di liquidazione, senza però prevedere termini di decadenza per la presentazione dell'istanza nè la perdita della potestas decidendi del giudice una volta  che sia stato pronunciato il provvedimento che definisce la fase giudiziale di riferimento....

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Trib. Mantova decreto 29 sett 2016

 Diritto alla liquidazione a carico dell’erario in caso di condanna alle spese di costituzione della parte civile direttamente in favore di questa (il testo-pdf)

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Tribunale di Lamezia Terme ord.za 23.9.2016

 Il Tribunale   ha prospettato l’interpretazione per cui l’art. 83 co. 3-bis del D. Lgs n. 115/2002  (abstract-pdf)

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Trib. Mantova decreto 22 sett. 2016

 
Decreto di liquidazione anche se l’istanza è presentata  successivamente alla definizione del giudizio (il testo-pdf)
 

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Trib. Milano decreto 22 marzo 2016

– per effetto della nuova disciplina, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere
il testo (pdf) 

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