Materia civile

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L’obbligatorietà della difesa tecnica nella media-conciliazione per il non abbiente: difesa d’ufficio?

di Nicola Ianniello
La regolamentazione del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione, specie per le continue pressioni da parte degli organismi centrali europei, è stata fortemente voluta dallo Stato italiano a costo vicino allo zero: prosit.
L’avvocatura, fortemente contraria al nuovo istituto, ha chiesto, e forse ottenuto, il riconoscimento della obbligatorietà della assistenza da parte di un avvocato fin dal primo atto introduttivo.
Queste brevi riflessioni sono circoscritte a quel che può accadere al non abbiente.
 
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La sentenza del 16 marzo 2010 della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo sul differente trattamento scolastico dei Rom in Croazia

 
di Silvia Folcarelli
La Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo con sentenza in data 16 marzo 2010 si è pronunciata sul caso Orsus and others v. Croazia, avente ad oggetto il differente trattamento scolastico dei Rom in Croazia.
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Il curatore del fallimento revocato non ha diritto al compenso a carico dello Stato ma la questione non finisce qui (Corte Costituzionale sentenza 9 febbraio 2009 n 37)

Il curatore del fallimento revocato non ha diritto al compenso a carico dello Stato ma la questione non finisce qui (Corte Costituzionale sentenza 9 febbraio 2009 n 37)
di Nicola Ianniello*
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La Corte con sentenza n. 174 del 2006 ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall’Erario “le spese ed onorari” al curatore», risolvendo così il problema del compenso del curatore nelle procedure fallimentari prive di fondi.
Il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, con ordinanza del 6 febbraio 2008 – a seguito di ricorso proposto da soggetto che ha svolto funzione di curatore in procedimento fallimentare revocato con sentenza non impugnata – ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 146, comma 3, nella parte in cui non include, tra le spese anticipate dall’Erario – in caso di revoca del fallimento – le spese e gli onorari del curatore.
Il Tribunale ritiene, tra l’altro, che, in caso di revoca della procedura senza accertamento di alcuna responsabilità nella dichiarazione di fallimento, il compenso del curatore dovrebbe essere posto a carico dell’Erario, risultando assimilabili le due fattispecie della procedura senza fondi e della procedura revocata, atteso che, in caso contrario, la norma sarebbe in contrasto con i principi sanciti dall’art. 3 Cost. in relazione anche agli artt. 21-39 del r. d. n. 267 del 1942, che affermano il principio della remuneratività-onerosità dell’incarico del curatore e che prescindono dalla revoca o meno della sentenza dichiarativa di fallimento, ponendo il curatore in essere una attività tipica identica sia nel caso di fallimento senza fondi sia nel caso in cui sia revocato.
La Corte con la sentenza in oggetto emessa il 9 febbraio 2009, ha dichiarato la questione inammissibile per essere stata sollevata in sede di ricorso non notificato ad alcuno, proposto da soggetto che ha svolto funzione di curatore in procedimento fallimentare revocato con sentenza non impugnata, con il quale si chiede che le spese e gli onorari spettanti al curatore siano posti a carico dell’Erario.
La Corte ha statuito che qualora la procedura fallimentare non sia più in corso, la predetta domanda deve essere proposta non con un procedimento camerale non contenzioso, come è avvenuto nella specie, ma attraverso l’instaurazione di un giudizio contenzioso, nel rispetto del principio del contraddittorio (Cassazione, 25 maggio 2006, n. 12411).
E, dunque, non finisce qui!
 
Att. Il testo della sentenza in oggetto si trova sul sito www.anvag/biblioteca.it
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*(Avv Nicola Ianniello presidente del comitato legislazione e ricerca dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa del non abbiente – 02/2009)
 
 
 

 

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Non è revocabile l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella ipotesi di completa soddisfazione del credito all’esito della esecuzione presso terzi

Non è revocabile l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella ipotesi di completa soddisfazione del credito all’esito della esecuzione presso terzi
 
di Nicola Ianniello*
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L’Avv. Maria Grazia Martelli ha inteso segnalare a questa associazione la circolare del Presidente della sezione seconda del Tribunale di Treviso dott Francesco Pedoja, il quale, sciogliendo un dubbio di legittimità sollevato da alcuni G.O.T., aveva disposto che in caso di completa soddisfazione del credito nel procedimento di pignoramento presso terzi, il giudice della esecuzione avrebbe dovuto revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La comunicazione prendeva altresì in considerazione la ipotesi di incerta soddisfazione totale del credito per la qual cosa il giudice avrebbe dovuto riservare la decisione all’esito della soddisfazione del credito medesimo.
circ
 
Non condividendo tale provvedimento questa associazione ha voluto esprimere al dott. Pedoja le proprie osservazioni critiche che vengono qui di seguito riportate.
“Prot. NI538/07II Roma 25 giugno 2007
 
Ill.mo Sig.
Dott.Francesco Pedoja
Presidente Sez II Tribunale
V.le Verdi 18
31100-TREVISO
 
Questa associazione apprende che la S.V. ha dato riscontro alle richieste pervenute dai G.O.T. assegnati al Suo Ufficio e preoccupati circa l’esito dei procedimenti di pignoramento presso terzi nei quali l’esecutante si trovi nelle condizioni di ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La preoccupazione deriva ovviamente dalla espressa previsione legislativa contenuta nell’art. 172 del T.U. sulle spese di giustizia: (Responsabilità) 1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.
 
I dubbi sorgerebbero in due previste circostanze:
1) il credito trova soddisfazione, come nel caso di pignoramento di conto corrente risultato capiente;
2) rimane incerto se il credito troverà soddisfazione, come nel caso di pignoramento del quinto della retribuzione allorché il quinto del TFR risulti inferiore al credito vantato.
 
Le indicazioni emanate dalla S.V. sono indirizzate nel senso di ritenere che:
1)qualora il credito dell’esecutante trovi completa soddisfazione non può ritenersi legittima l’ammissione dell’esecutante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
2)qualora invece sia incerta la totale soddisfazione del credito il G.E. dovrà riservare ogni decisione all’esito della soddisfazione integrale o parziale del credito (come nel caso del pignoramento del quinto dello stipendio.
In relazione a quanto sopra, il sottoscritto si permette di dissentire da tali indicazioni per due motivi.
1) innanzitutto il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 stabilisce che la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase della esecuzione (art. 75) di guisa che il cittadino è legittimato a chiederne l’ammissione al competente Ordine forense che provvede in via anticipata e provvisoria.
Non sembra inutile precisare che, qualora vi sia stata ammissione al detto patrocinio per la causa ordinaria, il beneficio è estensibile alla fase esecutiva senza necessità di ulteriore delibera.
2) La conclusione del procedimento, compreso quello di pignoramento presso terzi, al fine specifico del recupero delle spese anticipate e prenotate a debito dallo Stato, viene regolato dagli articoli 133 e 134 T.U. rich. laddove si stabilisce che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la refusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” (art. 133) e, in diversa ipotesi, che lo Stato ha diritto di rivalsa qualora si verifichino alcune condizioni riportate nei cinque commi dell’art. 134.
Il provvedimento del magistrato, prevedendo nella specifica materia di che trattasi la liquidazione delle spese processuali e tassa di registro a carico dell’esecutato, deve adeguarsi a tali disposizioni: disporre nella ordinanza di assegnazione la liquidazione delle spese a favore dell’erario e, su istanza del difensore procedente, con separato provvedimento, decretare la liquidazione della parcella depositata in quanto questa segue criteri diversi da quelli adottati per la condanna alle spese.
Il compito del magistrato al termine del procedimento, infatti, è quello di confermare il provvedimento dell’Ordine forense di ammissione al beneficio valutando la esistenza dei requisiti del reddito inferiore al limite di legge e la non manifesta infondatezza della richiesta e liquidare la parcella presentata dal difensore, dal consulente tecnico di parte e dai suoi ausiliari.
Sul punto devono, infatti, farsi due osservazioni che ritengo di enorme importanza:
1) la ratio della disposizione dell’art. 82 T.U. cit. che regola la liquidazione delle spese e onorari del difensore nominato, è nel senso di lasciare sempre indenne costui dai provvedimenti processuali riguardanti le parti e ciò anche a mente delle disposizioni contenute nelle leggi precedenti in materia di gratuito patrocinio.
2) L’ufficio amministrativo (non il magistrato) che impone il rimborso di tutte le somme erogate dallo Stato ovvero di una parte (anticipazioni e prenotazioni a debito) deve accertarsi che la parte beneficiata, con la somma liquidata a titolo di sorte capitale, superi il limite di reddito previsto dalla legge per ottenere il beneficio.
In caso contrario proporrà rivalsa limitatamente alle spese anticipate e, nel caso che la parte abbia ottenuto una somma almeno sei volte maggiore a quella anticipata per le spese, anche a quelle prenotate.
Confido nella utilità di queste note.
Distinti saluti
Avv. Nicola Ianniello”
 
Nel mese di febbraio u.s. su sollecitazione dell’Avv Martelli, il Dott Pedoja, accogliendo le considerazioni critiche sopra riportate, ha revocato la precedente circolare ed ha invitato a procedere alla liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
circ
 
E’ lecito, quindi, concludere che quand’anche dovesse essere ammissibile un provvedimento “sanzionatorio” con la revoca del provvedimento di ammissione da parte del magistrato nei confronti del beneficiato sul presupposto che nel corso del processo sarebbero sopravvenute quelle modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, nondimeno la revoca spiegherebbe i suoi effetti ex nunc.per espressa disposizione normativa (art. 136 T.U. cit.) non andando a travolgere l’iniziale delibera di ammissione.
Nel caso specifico è’ utile aggiungere che un provvedimento di revoca sulle mutate condizioni reddituali del beneficiato a seguito dell’assegnazione della somma esecutata si fonderebbe su una azione di recupero che non garantisce in assoluto la soddisfazione completa del credito da parte del terzo.
Questi sono i confini stabiliti per l’attività del magistrato nelle ipotesi di revoca.
Ogni altro provvedimento consequenziale all’esito del procedimento sì come anche previsto dall’art. 134 T.U. cit. è di competenza dell’ufficio finanziario ai fini del recupero delle somme anticipate e quelle addebitate.
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*(Avv. Nicola Ianniello presidente dell’A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti- 04/08)
 

 

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La Corte di Cassazione dinanzi all'art.126 T.U. N.115/02

Roma 21 ottobre 2002
Vogliamo segnalare un recente provvedimento della Prima Presidenza della Corte di Cassazione in ordine al problema che sorge nell'applicazione dell'art. 126 comma 3 del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. sul patrocinio a spese dello Stato il quale stabilisce che "se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente, che decide con decreto".
La Corte di Cassazione ha stabilito che
"1)l'istanza è presentata per posta o di persona alla I Divisione;
2)la I Divisione trasmette le istanze al Segretariato Generale che provvede ad individuare la sezione competente e restituisce l'istanza alla suddetta Divisione;
3)la I Divisione trasmette l'istanza alla sezione competente;
4)il Presidente della sezione assegna l'istanza alla adunanza di un collegio già costituito che emette in camera di consiglio - senza partecipazione delle parti e del P.M. - il decreto;
5)il decreto, sottoscritto dal Presidente del Collegio, viene inviato, a cura della cancelleria, alla I Divisione la quale provvede a notificarlo all'interessato".
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Facciamo notare l'importanza della risoluzione suddetta, giacchè la legge 30 luglio 1990 n. 217 integrata dalla legge n. 134/001 ebbe a stabilire in buona sostanza che la Suprema Corte doveva rimanere estranea ai procedimenti relativi alla richiesta di patrocinio a spese dello Stato (rimettendo il tutto al giudice a quo o al giudice di rinvio) creando così non pochi problemi specialmente per quel che riguarda le impugnazioni avverso le decisioni secondo equità dei Giudici di Pace.
 

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Il medico nominato per assistere ai rilasci di immobili è un ausiliario del magistrato?

Il medico nominato per assistere ai rilasci di immobili è un ausiliario del magistrato?
di Nicola Ianniello*
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Lo spunto per queste brevi note deriva dalla segnalazione dell’Avv. Guerrino Donadeo della sede di Genova circa il provvedimento assunto dal Presidente della Sezione fallimentare e dell’esecuzione del Tribunale di Genova in data 14 febbraio 2007 con il quale viene comunicato che le istanze avanzate da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato di porre a carico dell’Erario le spese e i compensi dei medici chiamati ad assistere ai rilasci di immobili non possono trovare accoglimento da parte dei Giudici dell’esecuzione della Sezione.
Il provvedimento del Presidente di sezione giustifica il diniego sul presupposto che il medico incaricato, su istanza di parte, di verificare in sede di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, la compatibilità delle condizioni di salute del conduttore con l’esecuzione del rilascio stesso, non ha la funzione né di ausiliario del magistrato né di consulente tecnico di parte in quanto quest’ultima figura presuppone una CTU nell’ambito di un procedimento contenzioso, sia esso di merito, sia cautelare ovvero di urgenza.
E, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 129, 130 e 131 del T.U. n.115/02 la pretesa di rimborso, secondo la interpretazione data dal Presidente di sezione del Tribunale di Genova, non troverebbe giustificazione nella vigente normativa in tanto in quanto il primo articolo prevede la nomina del consulente tecnico nei “casi previsti dalla legge” ed il successivo art. 131 comma 4° lett c) stabilisce il rimborso del compenso soltanto per ausiliario del magistrato ed il consulente di parte.
Ebbene, sembra opportuno accennare brevemente alla evoluzione della figura del consulente tecnico per poter ricomprendere l’attività svolta dal medico che assiste ai rilasci degli immobili in quella prevista dal DPR 115/02.
 
Nel codice di procedura civile del 1865 la consulenza tecnica era considerata un vero e proprio mezzo di prova.
In vista della riforma di detto codice i vari progetti iniziarono a non ritenere la perizia quale mezzo di prova ma a considerare il perito quale ausiliare del giudice.
Il nuovo codice ha operato la sostituzione del termine “perito” con quella di “consulente tecnico” con la funzione di accertamento, di conoscenza e di deduzione in campo tecnico intesa come “ausilio fornito al giudice da parte di un suo collaboratore” (così si legge nella sentenza della Corte di Cassazione 24 novembre 1973 n.1090).
Orbene, il medico che assiste ai rilasci degli immobili viene nominato dal Giudice della esecuzione dietro presentazione di istanza della parte e viene scelto nell’elenco che è depositato presso l’ufficio del Giudice.
L’esperto, quindi, assume l’incarico di perito che assiste il Giudice anche in assenza di quest’ultimo e, quindi, proprio in virtù dell’attività di assistenza, la sua prestazione dovrà essere ritenuta necessaria ai fini del buon esito del procedimento.
Si potrebbe addirittura azzardare la ipotesi che, ove la presenza del medico nei rilasci degli immobili dovesse essere riferita al rapporto interno tra difensore e cliente e quindi non si voglia intendere quale consulenza nel senso proprio del termine, nondimeno appare auspicabile che il compenso dovuto possa agevolmente ricomprendersi nel novero delle spese anticipate dal difensore e liquidabili a norma del 4° comma dell’art. 131 del T.U. citato in quanto “necessaria per l’esercizio della difesa” mutuando in tal modo il principio applicato dall’art. 107 T.U. cit
 
Leggi testo decreto Presidente di Sez. Trib Genova
 
 
*(Avv. Nicola Ianniello presidente dell’A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti- 03/07)

 

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