Il magistrato di Rovereto, essendosi avvalso della consulenza di un esperto psicologo nella causa instaurata da una persona, difesa dall’Avv. Alexander Schuster del foro di Trento, che chiedeva la rettifica dei dati dall'ufficiale di stato civile anche in assenza di intervento chirurgico, ritenendo il trattamento chirurgico di cui alla legge 164/82, come modificata dalla L. 150/11, necessario soltanto quando è necessario per garantire l'equilibrio psicofisico del soggetto, vale a dire laddove l'interessato viva un conflitto tra psicosessualità e sesso anatomico che lo porti a rifiutare i propri organi genitali, accolto la domanda del ricorrente ed ha posto “a carico dell’attore (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) le spese di CTU che si liquidano in euro 1000,00 oltre accessori di legge e delle quali si dispone la prenotazione a debito ex art. 131 DPR 115/2002”.
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