Legislazione e ricerca

Legislazione e ricerca

L'incontro di studio organizzato dall'A.N.V.A.G. il 1° luglio 2010

L'incontro di studio organizzato dall'A.N.V.A.G. il 1° luglio 2010 presso la sala seminari della Cassa Nazionale Forense avente come tema <La responsabilità dell'avvocato nella tutela del non abbiente: l'aiuto parziale quale tutela per le nuove categorie disagiate?>
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Leggi la lettera di auguri del Presidente della Repubblica (png)

Sulla procura al difensore (Cass Pen sez II n.530/2010)

 
La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 530 dell’8 gennaio 2010 ha respinto il ricorso di un imputato per rapina che aveva inserito la nomina del difensore nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza conferirgli una procura separata.
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RASSEGNA STAMPA SULLE FALSE DICHIARAZIONI PER OTTENERE IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (10-11 marzo 2010)

La Guardia di Finanza ha segnalato alle autorita' competenti complessivamente 210 persone, 51 delle quali dovranno rispondere dei reati previsti dal testo unico in materia di spese di giustizia, per aver chiesto e ottenuto, sulla base di false autocertificazioni, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(per saperne di più)

La ordinanza della Corte Costituzionale n 30/2010 conferma la legittimità del giudice monocratico a conoscere delle opposizioni ai decreti di pagamento

 
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 30 del 27 gennaio 2010 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 170, comma 2, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia- Testo B), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui, in materia di spese di giustizia, attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell’opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione dei compensi anche nell’ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale.
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19 febbraio 2010: giornata di astensione dal gratuito patrocinio

 
Il patrocinio a spese dello Stato è uno degli istituti più complessi e delicati di ogni ordinamento giuridico in quanto riunisce principi fondamentali e costituzionali con normative e regolamenti professionali strettamente connessi a valori etico sociali e di solidarietà.
Testo della lettera (pdf)
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Tra le somme liquidabili al difensore rientra anche il compenso per la redazione dell'istanza di ammissione

 

Tra le somme liquidabili al difensore rientra anche il compenso per la
 
redazione dell’istanza di ammissione.
 
di Nicola Ianniello*
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La sentenza 2 luglio 2008 della Corte di Cassazione Sez IV Penale Pres Marini Rel Marzano  costituisce una delle tessere più importanti del mosaico rappresentante l’intero procedimento in cui è impegnato il difensore per la tutela  giudiziale del non abbiente.
Tale provvedimento risulta fondamentale allo scopo di dimostrare che tutta l’attività dell’avvocato in ogni sua esplicazione è anch’essa saldamente inserita in un unico contesto normativo a tutela dell’interesse della persona ammessa al beneficio.
In altre parole, l’attività del difensore, in virtù dello speciale incarico conferitogli, deve essere esaminata e giudicata in rapporto strettamente connesso con la posizione della parte patrocinata a spese dell’erario e, quindi, con quello stesso procedimento di particolare spessore costituzionale i cui atti e comportamenti hanno importanza non indifferente anche per l’ordine pubblico.
La sentenza in commento è importante perché costituisce la premessa insieme ad altre pronunce della Suprema Corte che a breve analizzeremo per ritenere non dovuti il contributo unificato e la tassa di registro nelle opposizioni al decreto di liquidazione del compenso del difensore.
La quarta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza  n 37545 del 2 luglio 2008 e depositata il successivo 2 ottobre sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data 23.1.2006 ha preso in considerazione l’assistenza del difensore alla redazione della istanza di ammissione.
Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo aveva riconosciuto a favore del difensore anche il compenso per la redazione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con le relative indennità ed il Presidente di detto Tribunale aveva rigettato la opposizione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
Per inciso, sembra utile ricordare che il recente decreto contenuto nel c.d. pacchetto sicurezza ha escluso la facoltà del difensore di proporre direttamente la istanza per ottenere il beneficio riconoscendola soltanto in capo alla parte rappresentata.
Ebbene, l’importanza della sentenza in commento va oltre la disposizione modificata, in quanto essa incide non solo sull’atto di presentazione della istanza ma si estende altresì alla attività di assistenza del difensore nella redazione della stessa con autentica della firma per poi giungere al momento della presentazione all’ufficio competente, ciò che continua ad avvenire solitamente nella materia civile, amministrativa e tributaria e contabile.
La censura all’esame della Corte riguarda principalmente il fatto  che il provvedimento impugnato non ha considerato che l’art. 104 (rectius 109) del t.u. n 115/02 stabilisce espressamente che gli effetti della ammissione decorrono dalla data in cui la istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato”  facendo da ciò conseguire la natura di atto di parte e non del difensore della istanza stessa insuscettibile quindi di liquidazione tra le indennità dovute per la difesa.
La Corte ha, invece, sottolineato che la presenza del difensore viene considerata dalla legge fin dal momento della redazione della istanza giacchè l’art 78 del t.u. cit. prevede la autentica della sottoscrizione da parte dell’avvocato.
L’atto di autentica sottende in effetti una assistenza non certamente sommaria alla redazione della istanza “in un contesto normativo”, come è dato leggere nella sentenza in commento, “in cui la parte personalmente può non avere congrua contezza delle disposizioni normative afferenti alle condizioni di ammissibilità (art. 76) al calcolo dei limiti di reddito (art. 77), ai contenuti normativi della istanza (art 79), alle sanzioni (art. 95), agli oneri impostigli a pena di revoca (art. 112)”.
La Corte, quindi, ha avallato la decisione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza il quale aveva ritenuto assolutamente indispensabile l’assistenza tecnica del difensore nella fase pregiudiziale perché svolta nell’interesse della parte oltre che non contraria alla legge e, quindi, retribuibile unitamente alla indennità di deposito della istanza.
Leggi il testo della sentenza in pdf
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*(Avv Nicola Ianniello – Presidente A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti – 03/09)

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Comunicazione commissione europea n 620/2007 (articolo dell'Avv R.Baccaro)

 

 

La comunicazione sulla giustizia sociale e sulla coesione economica della  commissione europea  (com. 620/2007)
di Raffaella Baccaro*
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L’economia europea e’ in crescita e i suoi effetti si manifestano con l’aumento della occupazione, ma e’ necessario un impegno piu’ intenso per realizzare gli obiettivi di sviluppo economico e sociale fissati a Lisbona nell’anno 2000.
Purtroppo le statistiche ci mostrano come una parte importante della popolazione resti socialmente esclusa e per  questo e’ necessario rafforzare l’impegno per eleborare politiche di integrazione efficaci che tendono a coniugare un’ economia dinamica, qual è quella della u.e., con le politiche di giustizia sociale.
E’ opportuno precisare che la situazione in Europa non e’ omogenea e varia da nazione a nazione.
 
La proposta della commissione europea per combattere il fenomeno della marginalita’ sociale e’ una strategia di coinvolgimento attivo che si rivolge a tutti i soggetti interessati (dagli stati membri alle persone svantaggiate) per fornire loro un sostegno idoneo,
La strategia si sviluppa:
1)         con un sostegno al reddito.
2)         con un sostegno alla ricerca del lavoro e della formazione professionale.
3)         con la istituzione di servizi sociali di tipo abilitante.
 
La consultazione avviata nel 2006 dalla commissione europea con tutte le parti interessate ha portato ai seguenti risultati.
A)    Rinnovato impegno e sostegno generale della ue a favore del coinvolgimento attivo con la elaborazione dei principi comuni a tutti gli stati membri e coordinamento delle iniziative dei singoli stati.
B)     Necessita’ di una strategia complessiva dove il sostegno al reddito sia accompagnato dalle opportunita’ sul mercato del lavoro e da un miglior accesso a servizi di qualita’. L’inclusione sociale e la partecipazione al mercato del lavoro devono procedere parallelamente. L’integrazione nel mercato del lavoro credibile va sempre accompagnata con una politica di sostegno dei servizi sociali e dei servizi per l’impiego personalizzati per rafforzare sia la partecipazione sociale sia la permanenza nella occupazione. In sintesi occorre che le persone svantaggiate, una volta avviate al lavoro, siano poste nella condizione di mantenerlo.
C)    Le parti sociali sono i soggetti necessari per affrontare il problema delle categorie svantaggiate. Il coinvolgimento di queste organizzazioni ha permesso la realizzazione della formazione permanente delle persone svantaggiate sul posto di lavoro.
D)    Dalla consultazione di tutti i soggetti (attori) interessati. E’ emerso che il successo delle politiche di coinvolgimento attivo dipende in buona parte dal ruolo svolto dagli erogatori dei servizi (soggetti pubblici, privati o misti). I governi nazionali e locali dei singoli stati hanno la funzione di elaborare le politiche di inclusione. Per rendere ancora piu’ efficaci queste politiche e’ necessario consultare e responsabilizzare le stesse persone svantaggiate.
 
La relazione congiunta del 2007 sulla protezione e sull’inclusione sociale, converge su alcune questioni.
-reddito minimo garantito che contribuisca a realizzare le potenzialita’ delle persone.
-soluzioni integrate tra mercato del lavoro e misure sociali di accompagnamento di tipo abilitante (servizi sociali di qualita’).
 
Proposte della commissione europea
 
Sulla base della consultazione la commissione propone il rafforzamento del metodo aperto di coordinamento, per questo sara’ necessario ed utile l’adozione di principi comuni a tutti gli stati membri, nell’ovvio rispetto del principio di sussidiarieta’ e autonomia.
            ad ogni singolo stato viene affidata la prerogativa di stabilire i parametri considerati ( sostegno al reddito, assistenza sociale, erogazione di servizi e misure sociali).
Resta, comunque, impegno della commissione uniformare il piu’ possibile i criteri e i parametri al fine di promuovere un processo che investa uniformemente tutti gli stati membri.
Questo processo strutturato e’ necessario per individuare le risposte politiche ai problemi connessi all’esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini europei, con particolare riguardo alla assistenza sociale e all’assistenza abitativa, volte a garantire una esistenza dignitosa ( carta dei diritti fondamentali approvata a Nizza il 7 dicembre dell’anno 2000 ).
 
 
Principi comuni applicabili
 
1)      Sostegno al reddito (per  evitare l’esclusione sociale)
Diritto al lavoro ed alla formazione sociale,
Fissazione dei bisogni minimi della persona e della famiglia.
2)      Collegamento tra mercato del lavoro e soggetti per eliminare gli ostacoli di accesso e dare risposte tempestive ai bisogni con servizi personalizzati.
3)      Accesso a servizi di qualita’
 
Oltre al servizio sanitario e ai sistemi di protezione sociale per  garantire il godimento di diritti fondamentali e’ necessario assicurare:
-         L’assistenza in momenti di difficolta’ personali e di crisi ( disoccupazione, sovraindebitamento, tossicodipendenza, disgregazione del nucleo familiare)
-         Il diritto al reinserimento sociale e lavorativo e all’accesso ai servizi per l’infanzia a prezzi ragionevoli.
-         Il diritto all’integrazione per le persone che hanno problemi di salute o malattie croniche.
-         Il diritto alla casa (politiche abitative attive con edilizia popolare).
Gli strumenti finanziari che la unione europea sono notevoli e sono raggruppati tutti nel fondo sociale europeo (fse).

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* (Avv. Raffaella Baccaro presidente del Comitato rapporti con l’estero dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti- dic 2007)

Il pagamento del contributo unificato nei ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei compensi

Il pagamento del contributo unificato nei ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei compensi
di Nicola Ianniello*
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Le norme del D.P.R. n.115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) riguardanti il tema:
 
Processo penale:
art. 99 (L)
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)
1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
art. 115 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
art. 116 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
……………………………………..
art. 117 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
………………………………………………
art. 118 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
…………………………………….
 
 
 
Processo civile, amministrativo, contabile e volontaria giurisdizione
art. 126 (L)
(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)
………
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
 
 
Processo tributario
art 139 (L)
(Funzioni della commissione)
Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.
…………………………………
art. 141 (L)
(Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.
 
Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea art. 142 (L)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .
 
Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149
art. 143 (L)
1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
…………………………………..
 
ART. 75 (L)
(Ambito di applicabilità)
 
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
……………………….
 
ART. 84 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
 
 
 
 
ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
 
ART. 9 (L)
(Contributo unificato)
1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura esecutiva, concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
 
ART. 10 (L)
(Esenzioni)
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il procedimento di rettificazione di stato civile, il procedimento in materia tavolare, il procedimento esecutivo per consegna e rilascio, il procedimento di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Il contributo unificato non è dovuto per il procedimento cautelare attivato in corso di causa e per il procedimento di regolamento di competenza e di giurisdizione.
3. Nel processo amministrativo, il procedimento cautelare si intende attivato in corso di causa anche quando l'istanza è depositata contestualmente al ricorso introduttivo.
4. Nulla è dovuto per il processo di valore inferiore a euro 1.100,00.
5. La fonte normativa dell'esenzione è indicata nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
 
*** * ***
Sia nella ipotesi del ricorso avverso il provvedimento di rigetto della istanza che della opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore e agli ausiliari del magistrato che, comunque, abbiano prestato la loro opera nell’interesse del procedimento, la tipologia del ricorso è, in entrambi i casi, quella speciale prevista per gli onorari di avvocato (art. 29 e ss. L.n.794/42) e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (art. 99, comma 2 T.U. cit.).
E’ ritenuto pacifico che:
a)la natura del giudizio di opposizione alla liquidazione degli onorari è individuata tra quelli della volontaria giurisdizione;
b)il procedimento, che è richiamato quale modello della normativa in oggetto, è del tutto autonomo rispetto al giudizio che ha originato la pretesa; tale autonomia impedisce, quindi, di poterlo assimilare alle altre ipotesi di strumentalità che il T.U. contempla come motivo di esenzione dal pagamento del contributo unificato (cfr. ad esempio l’art.10 comma 5 T.U.)[1]
Dell’autonomia del procedimento in oggetto si trova conferma anche nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 25 del 6 dicembre 1999 con la quale è stata individuata la competenza del giudice penale a conoscere del procedimento a seguito di ricorso avverso il rigetto della istanza di ammissione al patrocinio.
Con la stessa sentenza viene confermato che il giudice penale deve comunque applicare il rito camerale previsto dall’art. 29 della L. 794/42 e non quello previsto dalla procedura penale con l’art. 127 cpp.[2]
Trattandosi di giudizio autonomo rispetto al procedimento che lo ha originato ed appartenendo alla materia della volontaria giurisdizione, allo stesso andrà applicata la regola del pagamento del contributo unificato previsto dall’art. 13 del T.U. n.115/02 nella misura di euro 70,00 e sarà altresì richiesto il pagamento dei diritti in sede di iscrizione pari ad euro 8,00.
*** * ***
Sulla impostazione data al problema, sorgono due considerazioni sulle quali è lecito attendersi l’apertura di un confronto, che conduca, come è ormai costume di questa associazione, alla univoca interpretazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato e, quindi, al miglioramento del servizio che in base ad esse viene richiesto di prestare a favore del non abbiente.
La prima riguarda l’asserita autonomia del procedimento che si instaura con l’opposizione al rigetto o inammissibilità dell’istanza oppure con il ricorso contro la liquidazione del compenso rispetto al procedimento da cui essi hanno origine.
E’ lecito chiedersi se non sia più giusto fare una distinzione tra la ipotesi di opposizione al provvedimento di diniego del beneficio emesso dal magistrato o dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con la ipotesi di opposizione alla revoca del beneficio o alla liquidazione del compenso.
Nella prima ipotesi, mancando il titolo (decreto di ammissione) su cui si fonda il riconoscimento dell’applicabilità delle norme sul patrocinio a spese dello Stato, appare realistico ritenere che il procedimento che si instaura attraverso il reclamo abbia una propria autonomia e quindi debba soggiacere al pagamento del contributo unificato.
Nella seconda ipotesi, viceversa, riesce piuttosto arduo ritenere che il procedimento di reclamo avverso la revoca del beneficio (a meno che non sia ricondotta ad un accertamento patrimoniale che smentisca la dichiarazione iniziale dell’istante) e soprattutto avverso la liquidazione contestata del compenso professionale, goda di una propria autonomia, atteso il richiamo fatto dall’art. 75 del T.U. e sopra riportato circa la estensione della normativa in oggetto a “ tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
La peculiarità di procedimento incidentale sembra riconosciuta dalla stessa Corte di legittimità la quale fin dalla sentenza richiamata dalla circolare succitata ha interpretato nel senso che “dal riconoscimento della natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale, non può non discendere, come logico corollario, il necessario coordinamento di quell’autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale, e quindi con la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato nel corso di quest’ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbito. Trattasi di un sub-procedimento collaterale e secondario rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale…..”[3]
Si legge più oltre che “i connotati che caratterizzano la specialità del procedimento disciplinato dagli artt. 11 del D.P.R. 8 luglio 1980 n. 319 e 29 della legge 13 giugno 1942 n.794, non impediscono di configurare l’esistenza di un rapporto di incidentalità tra quel procedimento e il processo dal quale deriva”.
*** * ***
La seconda considerazione riguarda la ratio della scelta che il legislatore ha fatto circa l’applicazione della normativa contenuta nella legge n.794/42 alle ipotesi esaminate.
Il legislatore ha ritenuto che il procedimento dovesse essere condotto con snellezza e rapidità.
Orbene, il prevedere una tassazione, peraltro non lieve, del procedimento di opposizione non sembra affatto assecondare lo scopo suddetto in quanto il difensore, sia nell’interesse di se stesso in caso di reclamo per il compenso e sia nell’interesse del cliente in caso di rigetto del beneficio (ammesso che costui potrebbe, secondo la l. n.794/42, costituirsi di persona, ma non sembra questa la ipotesi più ricorrente), sarà portato a chiedere la liquidazione delle spese, competenze e onorari oltre spese generali e accessori di legge del procedimento camerale con evidente aggravio di costi a carico dell’erario.
*Avv. Nicola Ianniello - Comitato Legislazione e Ricerca - 7/05
 
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[1] Così si legge nella nota emanata dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia in data 6 maggio 2003.
[2] ivi
[3] Così Cass..Sez.Un.Civili n.434 del 14 giugno 2000 che richiama la sent. N.25 del 6 dicembre 1999 della Cass.Sez.Un.Penali ; conf. Cass.Civ.Sez.II 5 luglio 2002 n. 9730 e Cass.Civ.Sez. I 29 agosto 2002 n. 12647.
 

La risoluzione del 20 ottobre 2008 della Agenzia delle Entrate sulla determinazione del reddito per ottenere il beneficio

La risoluzione del 20 ottobre 2008 della Agenzia delle Entrate sulla determinazione
 
del reddito per ottenere il beneficio
 
di Nicola Ianniello*
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Le condizioni per poter essere ammessi al gratuito patrocinio sono disciplinate dall’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi del quale:
"1. può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
2...se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".
In riferimento al quesito posto da una Direzione Regionale, la Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento da utilizzare per verificare lo stato di non abbienza di un soggetto interessato al gratuito patrocinio, non sia possibile scomputare dal reddito complessivo l’eventuale perdita subita nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da altri componenti del nucleo familiare.
Non è possibile, infatti, attesa la chiara formulazione del comma 2 del richiamato art. 76, diminuire l’importo risultante dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare delle eventuali perdite subite nell'esercizio di un'attività d'impresa svolta da uno o più di essi, che non abbiano trovato capienza.
Nella risoluzione viene ribadito che ai fini della determinazione dello stato di non abbienza, il reddito cui deve farsi riferimento per poter riconoscere il diritto al gratuito patrocinio è quello imponibile ai fini dell’Irpef, quale definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.
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* Avv. Nicola Ianniello presidente dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti – Comitato Legislazione e ricerca – 10/08
 

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