Tribunale penale Catanzaro decreto 30 agosto 2004
Tribunale Penale di Catanzaro
Sezione feriale
Decreto 30 agosto 2004, n. 206
Il Presidente,
letta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata, nell’ambito del procedimento penale 2722/04 Rgnr Mod. 21 e 2394/04 Rggip, da XXX, nato a XXX il XXX ed ivi residente;
dato atto:
che, nel corpo della istanza, il richiedente, oltre alle dichiarazioni impegnative nei termini e nei modi di legge, designa come difensore e procuratore speciale l’avv.Concetta Nunnari, del foro di Catanzaro;
- che, all’istanza è allegato l’atto di nomina difensiva e di procura speciale;
letta la richiesta difensiva:
- di disapplicazione dell’articolo 81 Dpr 115/02, disposizione che precluderebbe la designazione del difensore medesimo, sul pacifico presupposto che il legale nominato non risulta iscritto nello specifico elenco degli abilitati al patrocinio;
- di ammissione al beneficio ferma restando la avvenuta designazione del difensore, tanto in virtù del delineato preminente principio di diritto comunitario di “libera scelta difensiva”, con ogni ulteriore statuizione in ordine alla futura corresponsione degli onorari;
disposta la acquisizione degli atti del procedimento;
dato atto che il fascicolo procedimentale è pervenuto in data 25 agosto 2004;
valutate le risultanze degli atti ed interpretate le disposizioni normative richiamate
Osserva e rileva
1. XXX, indagato nel procedimento penale n. XXX, ha formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed ha designato l’avv. Concetta Nunnari, del foro di Catanzaro, quale proprio difensore e procuratore speciale, presso il cui studio ha eletto domicilio ai soli fini delle comunicazioni inerenti il patrocinio a spese dello Stato.
Il legale nominato non è iscritto nell’elenco degli abilitati alla specifica difesa, situazione che, intendendosi la iscrizione come requisito legittimante, precluderebbe, secondo rigorosa interpretazione, l’accesso al beneficio e, per quel che interessa in questa sede, la liquidazione degli onorari difensivi a carico dello Stato.
Al riguardo, le disposizioni di diritto interno sono note. Ai sensi dell’art. 80 del Dpr 115/02, chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore “scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati istituiti presso i Consigli dell’Ordine del distretto di Corte di Appello” nel quale ha sede il magistrato competente; il successivo art. 81 prescrive che l’elenco debba essere formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei particolari requisiti tra i quali “l’anzianità professionale non inferiore a sei anni”.
Tanto chiarito in fatto e in diritto, il difensore pone l’interrogativo circa la conformità o meno della normativa in parola alle norme internazionali e, segnatamente, al parametro fornito dall’art. 189 del Trattato Cee (omissis).
2. E’ noto che la questione sulla legittimità costituzionale della normativa in esame, sollevata relativamente alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un imputato che aveva indicato, quale difensore di fiducia, un avvocato iscritto all’albo da meno di sei anni e, quindi, non in possesso di uno dei requisiti per l’iscrizione allo speciale elenco, è stato sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale in relazione agli articoli 3 (sotto il profilo delle parallele discipline sulla difesa nel processo penale e, segnatamente, in materia di difesa di ufficio) e 24 Costituzione (sotto il profilo della limitazione al diritto di difesa, inteso come diritto di scegliere liberamente il difensore).
La questione è stata dichiarata manifestamente infondata con sentenza 299/02 in virtù:
a) dell’esigenza di particolare dignità e qualità professionale secondo parametri rientranti nella discrezionalità legislativa, nella prospettiva dell’esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi peculiari di carattere pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al quale, per un verso, vengono impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità, sotto altro profilo, origina da una situazione di debolezza economica del singolo;
b) del rispetto del diritto di difesa, assicurato,comunque, dall’ampia possibilità di scelta.
3. La prima questione, di rilevanza strettamente giuridica, si pone in termini di rapporti tra diritto comunitario e diritto interno.
Essa va risolta nel senso che il giudice nazionale, nel concorso conflittuale tra le disposizioni di diritto comunitario e di diritto interno, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia delle prime, disapplicando, all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante revisione costituzionale (cfr. articolo 189 del Trattato CEE e costante giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, tra le quali, Corte di Giustizia, sentenza 106/77 Simmenthal / Ministero delle Finanze).
In tal senso è ormai consolidamente orientata anche la Suprema Corte, la quale ha stabilito che l’adattamento dell’ordinamento nazionale alle norme contenute nei regolamenti comunitari è immediato ed automatico, tanto perché le norme comunitarie godono di una particolare forma di resistenza nei confronti della legislazione nazionale posteriore (Cass., 1200/86 e Cass.S.U. 2461/87 e, più recentemente, Cass. 9983/99)
4. Tanto chiarito, la seconda questione concerne la interpretazione e la portata delle regole comunitarie richiamate nell’istanza.
Dette regole, non solo rimarcano l’inviolabilità del diritto di difesa (principio di notoria rilevanza costituzionale interna, concernente il profilo impersonale e funzionale dell’istituto), ma esplicitano l’altro principio (personale e soggettivo) della “libera scelta” distinguendo la difesa di fiducia dalla prestazione di ufficio gratuita, in situazione di non abbienza (se non ha i mezzi per ricompensare un difensore) e quando lo esigano gli interessi della giustizia (testualmente art. 6 comma 3 lettera c) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
Analogamente dispone il patto internazionale dei diritti civili e politici che, all’art. 14 comma 3 lettera d), ribadisce la prerogativa della scelta difensiva e la surrogatoria assegnazione di un difensore di ufficio, a titolo di gratuito, “se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo”.
5. In breve, in tutte le convenzioni recepite con leggi dello Stato, si vuole che la difesa tecnica sia affidata ad avvocato insindacabilmente scelto dal soggetto interessato, non rinvenendosi, invero, alcuno sbarramento o limitazione all’accesso della difesa gratuita (specie in sede penale) del non abbiente, che sia correlato a parametri di “anzianità professionale” del difensore o dell’iscrizione di quest’ultimo in “speciali elenchi”.
Il principio di libertà di scelta esclude la presenza di delimitazioni o di condizionamenti che siano aggiuntivi alla qualità di avvocato iscritto nell’albo ed abilitato all’esercizio professionale.
Rileva, invece, la scelta del difensore quale atto personalissimo e fiduciario dell’individuo, il quale deve essere messo in condizione di affidare la propria difesa a professionista di suo gradimento indipendentemente dall’iscrizione di quest’ultimo in appositi e selettivi elenchi (tanto più, si nota incidentalmente, allorché la materia del decidere sia, come nel caso in esame, di comune rilievo processuale).
Non può sottacersi che, mentre il cittadino europeo non abbiente e residente in altri paesi membri, che si trova nella condizione di dover ricorrere allo Stato per il pagamento del proprio avvocato, vede garantito il proprio diritto sul presupposto che la nazione di appartenenza ha recepito le disposizioni convenzionali e comunitarie, il cittadino italiano viene invece privato di tale prerogativa sulla base di una legge che regolamenta l’accesso al beneficio della difesa gratuita, ponendo il soggetto di fronte a condizioni limitative, come tali contrastanti con il diritto internazionale patrizio.
Sotto tale profilo la normativa, ora riprodotti negli articoli 80 e 81 del T.U. in materia di spese di giustizia appare in contrasto con le succitate norme di diritto internazionale, patrizio e comunitario.
Pertanto, alla luce di quanto esposto ed argomentato, in applicazione alla normativa richiamata, previa dichiarazione di disapplicazione del combinato disposto degli articoli 80 e 81 Dpr 115/02, l’indagato va ammesso al beneficio richiesto e con il patrocinio del difensore designato, con ogni consequenziale provvedimento di legge, anche in ordina alla futura corresponsione degli onorari al difensore della persona ammessa al beneficio.
P.Q.M.
Ammette XXX, indagato nel procedimento penale XXX, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, previa dichiarazione di disapplicazione del combinato disposto degli art. 80 e 81 Dpr 115/02, con il patrocinio del difensore designato, avvocato Concetta Nunnari, alla quale specificamente compete, alle condizioni legali, la corresponsione degli onorari dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.