Tribunale di Cagliari decreto 1 agosto 2003
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE GIP/GUP
Decreto di liquidazione di compensi del difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (artt. 1 e 12 legge 30 luglio 1990 n. 217 e succ. mod. e D.P.R. 30.5.2002 n. 115)
Il Giudice dott.ssa E. Ferrarese
• letta l’istanza depositata in data ../../2003 con la quale l’Avv. XY ha chiesto la liquidazione dei compensi a lui spettanti in qualità di difensore d’ufficio di A e B, imputati nel procedimento penale sopra indicato, definito con sentenza emessa in data ../../2003 da questo giudice ed ammessi al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento in data 20.11.2002 (istanza depositata il 15.11.2002).
• visto il D.M. 5.10.1994 n. 585 che ha determinato la misura degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia penale;
• rilevato che, ai sensi del D.P.R. citato, gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza e che pertanto non possono essere oggetto di liquidazione a favore del difensore compensi concernenti attività anteriori a tale data;
• tenuto conto della natura dell’attività prestata in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale delle persone offese;
• visto il parere di congruità espresso dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati;
• rilevato che sebbene il difensore non risulti iscritto nell’elenco indicato dall’art. 81 D.P.R. 30.5.2002 n. 1156 nell’ambito del quale l’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve esercitare la scelta del difensore di fiducia ai sensi dell’art. 80, trattandosi di difensore d’ufficio di soggetti legittimamente ammessi al patrocinio a spese dello stato per i quali è dunque inutile esperire le procedure di recupero dei crediti professionali (come dichiarato espressamente dal difensore) e che pertanto ai sensi dell’art. 116 D.P.R. citato, sussistono i presupposti per la liquidazione, a meno di non ritenere incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza le norme citate soprattutto in relazione all’art. 117 stesso D.P.R. che, viceversa, consente la liquidazione al difensore d’ufficio dell’indagato o dell’imputato irreperibili, non potendosi giustificare tale diversità di trattamento per la sola circostanza che, essendo irreperibili, non possono nominare un difensore di fiducia, essendo lasciata alla libera esplicazione della volontà dei soggetti richiedenti la facoltà di nominare un difensore di fiducia ed essendo il difensore d’ufficio obbligato all’adempimento del mandato, conferitogli espressamente dall’Autorità Giudiziaria ai seni dell’art. 97 c.p.p.;
• ritenuto pertanto che la richiesta di liquidazione debba essere accolta;
• Visti gli artt. 1 e12 legge 30 luglio 1990 n. 217,1 e segg. D.M. 5.10.1994 n. 585, 82, 116 D.P.R. 30.5.2002 n. 115
LIQUIDA
In favore dell’Avv. XY la complessiva somma di Euro 400,00, oltre al 10% per spese, più IVA e CPA.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 1.8.2003