Tribunale Verona, sent 28 Gennaio 2025. Est. Vaccari.
Liquidazione dell’onorario del Ctu nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Carattere solidale dell’obbligo di corrispondere l’onorario al ctu – Sussistenza
MEMORANDUM
ART. 131 (L)
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. ABROGATO1
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti all'avvocato;
a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad esii demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge;
a-ter) l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro;2
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
(Articolo 15 sexies della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001)
1-Comma abrogato dall'art 6 del d.lgs 31 ottobre 2024 n.164 - La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 1 ottobre 2019, n. 217 (in G.U. 1ª s.s. 02/10/2019, n. 40) aveva dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario".
2-I commi a-bis) e a-ter) sono stati inseriti con d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164
Nei processi in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello stato l’onere del pagamento dell’onorario del ctu ben può essere posto a carico solidale delle parti, in applicazione del principio generale più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente va posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (così ex plurimis più recentemente Cass. 20 ottobre 2021, n. 29127)
A tale conclusione non osta il disposto del comma 4, lett. a) bis, dell’art. 131 del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale risultante dalla modifica introdotta dall’art. 6, lett. e) n.2 del d. lgs. 164/2024, che si è limitato ad adeguare la disciplina in tema di liquidazione del compenso del ctu nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla sentenza della Corte Costituzionale 217/2019, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’allora vigente terzo comma dell’art. 131, del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ora abrogato sempre dal d. lgs. 164/2024, senza però influire sulla natura del rapporto tra le parti processuali e il ctu, che mantiene le caratteristiche sopra indicate anche nei processi in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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