False dichiarazioni sul reddito: è reato

 

Le Sezioni Unite Penali si pronunciano sulle false dichiarazioni sul reddito comunque rientranti nei limiti di legge: è reato
 
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di Massimiliano Strampelli*
 
E’ recentemente intervenuta una rilevante pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite in ordine alla giuridica configurabilità del reato di cui all’art. 95 d.p.r. 115/02, nel caso in cui le false dichiarazioni sul reddito da parte dell’istante,avrebbero comunque consentito allo stesso di accedere al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
Questo l’antefatto; la sig.ra Infanti veniva condannata, con giudizio abbreviato, in primo e secondo grado dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Palermo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 220 di multa per aver dichiarato, in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dinnanzi al Tribunale di Sorveglianza di Palermo, di non essere titolare di redditi, quando invece a seguito di istruttoria dell’amministrazione finanziaria era successivamente risultata titolare di un immobile e di un’autovettura.
Il difensore proponeva ricorso per Cassazione per violazione di legge argomentando sulla base dei principi propri della sentenza “Bevilacqua” (Cass.Sez. V^ n.16338 del 12.05.06), secondo cui non sussistono gli estremi di reato se il fatto non si sostanzi nella falsa dichiarazione di un reddito inferiore a quello fissato dalla legge per quale soglia di ammissibilità al beneficio.
La IV^ Sezione della Corte di Cassazione assegnataria del procedimento in oggetto, facendo proprio l’orientamento opposto espresso dalla sentenza “Contino” (n.28340 del 20.06.06) rimetteva il ricorso alle SS.UU. affinchè si pronunciassero sul principio di diritto.
Questi in sintesi le argomentazioni poste a fondamento delle contrapposte tesi:
 
Sentenza Bevilacqua:
 

  • la norma di cui all’art. 95 d.p.r. 115/02 è speciale rispetto a quella di cui all’art. 483 c.p. e, rinviando all’art. 79 co .1 lett. b) c) e d) , incorpora nella fattispecie criminosa solo alcune condotte di alterazione del vero;
  • queste condotte si riassumono nella falsa attestazione di avere un reddito inferiore a quello fissato dalla legge quale soglia di ammissibilità, ovvero nella negazione o nascondimento di mutamenti significativi per esso intervenuti, ai fini della valutazione dell’eventuale superamento della stessa soglia;
  • pertanto non rileva qualsiasi infedele attestazione, ma solo quelle che abbiano, quale conseguenza, l’inganno potenziale o effettivo del destinatario della dichiarazione sostitutiva (lett. c.) . E tra esse non rientrano quelle che occultino redditi il cui ammontare non implichi superamento del limite, che esclude il diritto di ammissione;

 
Sentenza Contino:
 

  • la norma di cui all’art. 95 d.p.r. 115/02 prevede l’elemento psicologico del dolo generico e “l’ottenimento o il mantenimento del beneficio” solo quale circostanza aggravante, che determina semmai la revoca ex tunc del beneficio già concesso;
  • la revoca ex art. 112 d.p.r. è parimenti determinata anche dalla omessa comunicazione delle variazioni di reddito, per quanto non tali da implicare il superamento delle condizioni di mantenimento;
  • il falso ha la ragione propria di punibilità nell’oggetto giuridico da tutelarsi: la “pubblica fede”, non essendovi in materia discrezionalità alcuna da parte del soggetto da ammettere al beneficio;

 
Sentenza Scumaci:
 

  • in posizione intermedia si pone quella giurisprudenza ved. Cass. Sez. IV^ n.41306/07 imp. Scumaci che afferma che la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 79, richiamata dall’art. 95, concerne i soli redditi;
  • pertanto la dichiarazione delle condizioni di reddito non concerne più i diritti reali su immobili o mobili registrati, ed il reato non sussiste se è falsa;

 
 
Le Sezioni Unite invece così argomentano:
 
ü      con l’entrata in vigore della l.134/01 parzialmente modificativa della legge sul gratuito patrocinio, il legislatore ha accentuato l’onere dell’istante ai fini della prova delle sue condizioni di reddito, qualificando sostitutiva la dichiarazione incorporata nell’istanza, con il richiamo all’art. 46/1 ° lett o) del dpr 445/00 nell’art. 79/1° co. lett c) del dpr 115/02 cui rinvia l’art. 95;
ü      all’uopo l’art. 79 /1 lett.c) prevede che la dichiarazione attesti “la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, secondo le modalità determinate dall’art. 76”; i singoli dati reddituali sono dunque oggetto indiscriminato di attestazione.
ü      la dichiarazione, dunque, non ha ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, bensì i dati da cui l’istante la induce quale risultato; e posto che la dichiarazione sostitutiva è incriminabile per la falsità dei dati, la stessa evidentemente si configura in relazione alla “parte descrittiva” dell’atto;
La “ratio” del’incriminazione, è dunque individuabile al generale principio antielusivo (ved. Cass.Civ. n.10257/08 e 25374/08) e sul dovere di lealtà del singolo verso le Istituzioni, prescindendo la punibilità del reato dal danno in concreto cagionato all’Erario.
Non risulta indi giustificata l’affermazione di inutilità o innocuità della falsità, che non risulta per giunta prevista da alcuna norma incriminatrice.
Anzi, al contrario, l’evento di danno per le casse dell’Erario, costituisce specifica circostanza aggravante di un reato, quello previsto dall’art. 95 dp.r. che rimane essenzialmente di pericolo.
Concludendo, l’inganno potenziale, e quindi la rilevanza penale della condotta, sussiste quand’anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite reddituale previsto dalla legge per l’ammissione al beneficio.
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Le sentenze commentate si trovano sul sito della associazione www.anvag.it nella rubrica Biblioteca/Giurisprudenza/Corte di Cassazione
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*Avv Massimiliano Strampelli, presidente del Comitato Nazionale per il patrocinio penale dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-06/09)
 

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