T.A.R. Lazio Sez IIquater sent. n. 8233 del 10 settembre 2008

 
La comunicazione giunta via fax deve presumersi giunta al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa sia avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, spettando semmai al destinarlo l’onere di provare la mancata ricezione del fax a causa di una difetto di funzionamento dell’apparecchio (leggi la sentenza-pdf).

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