Ancora sui limiti di reddito (a margine della sentenza della Corte di Cassazione del 12 ottobre 2010)
di Nicola Ianniello
"Qualsiasi introito che l’istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale (non aggiuntivo dei familiari conviventi) ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nell’art. 76 DPR 115\2002”.
La Corte chiarisce che “la ragione dell’esigenza di accertamento degli effettivi redditi percepiti dall’istante, risponde a quella di autorizzare il trasferimento alla Stato una spesa, di difesa tecnica, che la parte da sola non riesce a sostenere, ì facendo appello alla solidarietà della collettività”.
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