Ammessa la costituzione di parte civile dell'Ordine forense
Il Tribunale di Roma – sez. VIII penale ha ammesso la costituzione di parte civile del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nel processo a carico di XY imputato del reato di cui all’art. 95 del t.u. n. 115/02 sulle spese di giustizia.
L’art. 95 citato punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37 la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lett. b), c) e d). La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio e la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, difeso dall’Avv. Massimiliano Strampelli, presidente del comitato nazionale per il patrocinio penale dell’A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti, ha sostenuto la legittimità e l’ammissibilità della richiesta di costituzione in giudizio come parte lesa in quanto soggetto passivo non del danno costituito dal fatto che il XY sia stato ammesso al beneficio (in questo caso il pregiudizio è stato subito direttamente dallo Stato che ha anticipato e posto a debito somme per il processo) ma del danno patrimoniale consistente nel fatto di aver impiegato mezzi e personale nell’iter di delibazione in via anticipata e provvisoria del beneficio richiesto, nonché nel riflesso gravemente pregiudizievole che la condotta sanzionabile ha sul buon nome della istituzione.
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