Gratuito patrocinio per le vittime: è ancora una questione di reddito?

Gratuito Patrocinio per le vittime: è ancora una questione di reddito?
 
Il Ddl. n.733/09 approvato con emendamenti dal Senato della Repubblica il 5 febbraio scorso ha introdotto nel nostro ordinamento, come ormai è certo ( in attesa dell’approvazione definitiva della Camera dei Deputati) l’istituto del Patrocinio a spese dello Stato per le vittime dei reati di violenza sessuale.
Così infatti recita testualmente l’art. 41 che introduce il comma 4 ter nel corpo dell’art. 76 del d.p.r. 115/02: “ la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio”.
Ebbene, la deroga ai limiti reddituali attualmente in vigore (€9.723,84) determina, evidentemente, una sostanziale modifica dell’istituto così come è stato tradizionalmente inteso.
Il legislatore, infatti, sembra prefigurare, sull’onda dell’emotività e della pubblica opinione, una atipica forma di agevolazione all’accesso del gratuito patrocinio per le vittime di reati, seppure gravissimi, provocando un vero e proprio stravolgimento fisiologico dell’istituto e aprendo la breccia a prevedibili questioni di legittimità costituzionale, in relazione alla differente disciplina rispetto ad altre figure di reato altrettanto gravi, come, ad esempio, il tentativo di omicidio.
L’Anvag ha sempre propugnato il miglioramento dell’istituto nel solco dei principi costituzionali di eguaglianza in armonia con le norme dell’ordinamento internazionale di natura pattizia e sempre al fine di agevolare l’accesso alla Giustizia da parte del cittadino che si trova in difficoltà obbiettive di non poter sostenere i costi della assistenza e difesa giudiziale ed extragiudiziale.
A meno che il nostro legislatore con l’iniziativa in oggetto non voglia dimostrare che sono maturi i tempi per introdurre anche in Italia un principio che in altri Paesi è già realtà come quello che è inserito nella disciplina dell’istituto dell’aiuto giudiziario in Francia laddove si legge che “L’aide juridictionelle peut etre accordée à titre exceptionnel aux personnes pas les conditions fixées a l’alinéa précédent lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intéret au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès ».
 
(Avv Nicola Ianniello presidente ANVAG-Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-febbraio 2009)
 

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