Potere di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
di Gaetano Walter Caglioti
La dichiarazione di autenticità della copia di un documento consiste nell'attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale che la copia presentata è conforme al documento originale.
L'autenticazione delle copie può, o meglio alla luce della recente normativa dovremmo scrivere poteva, essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale che aveva emesso il documento o presso il quale lo stesso era depositato o al quale doveva essere presentato, nonché da un notaio, cancelliere 1 segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Con l’entrata in vigore, 25 giugno 2014, dell’articolo 52 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.............(il testo - pdf)