Tribunale di Roma - sez XI ordinanza del 17/06/2014
L'accertamento (anche a seguito di dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 79, lettera d)) di una variazione reddituale realizzatasi nell'anno precedente, comporta la revoca del beneficio a decorrere dall'anno in cui detta variazione è avvenuta, e quindi a decorrere dall'anno precedente a quello dell'accertamento (senza che ciò si possa definire un effetto "retroattivo")
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