IL RECUPERO DELLE SPESE DA PARTE DELLO STATO

Il recupero delle spese da parte dello Stato
di Nicola Ianniello*
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Avviene che il difensore della parte ammessa al beneficio, dopo aver concluso con la controparte una transazione che ha fruttato una somma vicina all’importo ingiunto con decreto, ha chiesto la liquidazione del compenso al magistrato.
Il Giudice competente del procedimento monitorio ha respinto la domanda richiamando l’art. 134 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La disposizione che interessa la ipotesi in esame è quella contenuta nel terzo comma di detto articolo che, come vedremo, fa salvi i diritti e onorari del difensore.
Facendo ordine, premettiamo che l’art. 133 del T.U. 115/02 stabilisce che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Ebbene, l’art. 134 con il primo comma sancisce che ove lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
Il secondo comma dispone che la rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
 
Le ipotesi previste dai succitati due commi dell’art. 134 sono, pertanto, quelle nelle quali lo Stato può agire se non vi è stato recupero ai sensi dell’art. 133.
Vale precisare, per completezza di esposizione, che la ripartizione specifica tra spese anticipate e spese prenotate a debito (questo in buona sostanza rappresenta l’effetto reale della concessione del beneficio) è stata inserita dal legislatore per la prima volta con il T.U. sulle spese di giustizia (art. 131 (1)) facendo ordine negli artt. 15-sexiesdecies e 15-septiesdecies dellaLegge n. 134 del 29 Marzo 2001"Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti" (2)
Il primo dei suddetti articoli ricalcava l’art. 35 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 mentre il secondo era la esatta copia degli artt. 37 e 38 del decreto medesimo.
E’ da notare come già il testo di legge del 1923, quando il gratuito patrocinio era un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati, aveva previsto che quando per transazione (o anche per sentenza) la persona ammessa al beneficio avesse conseguito almeno il sestuplo della tassa di registro e diritti del processo, lo Stato avrebbe potuto esercitare contro essa stessa l’azione di recupero che gli viene riconosciuta.
 
Anzi, quanto alle spese anticipate dall’erario, il povero era tenuto a rimborsarle in ogni caso “con la somma o valore conseguito”, qualunque esso fosse stato.
 
Inoltre, nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio, tutte le parti erano tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito (e soltanto queste), quando il giudizio si fosse estinto ovvero nel caso di abbandono della lite per rinunzia quando questa fosse stata determinata da accordi tra le parti, ancorché tali accordi non fossero stati concretati in un regolare atto transattivi.
 
Orbene, chiarito quanto sopra, riesce agevole comprendere il contenuto del terzo comma dell’articolo 134 del T.U.(3) cui si
riferisce il Giudice di Treviso: detto comma stabilisce che nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono
solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.
Ogni patto contrario è nullo.
 
Quindi la transazione obbliga in solido tutte le parti a rifondere allo Stato le spese prenotate a debito che sono quelle di cui all’art. 131, secondo comma e non anche quelle anticipate dall’erario che sono quelle contenute nel comma 4° dello stesso articolo.
I diritti e onorari dei difensori rimangono estranei al recupero.
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Avv.Nicola Ianniello presidente dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti– 04/06)
 
 
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[1] Per semplificare, sono spese prenotate a debito il contributo unificato, l’imposta di bollo, le notificazioni a richiesta d’ufficio, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e catastale, i diritti di copia, gli onorari del consulente tecnico di parte e ausiliario del magistrato, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
Sono spese anticipate dall'erario gli onorari e le spese dovuti all'avvocato, le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari, a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato, le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. I diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33 dello stesso T.U.rich.
 
[2] Art. 15-sexiesdecies. - (Pagamento in favore dello Stato). – 1. Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l’altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in condizione di potere restituire le spese erogate in suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa.
3. In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico dello Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 è effettuata nella misura percentuale corrispondente.
4. Nell’attribuzione delle spese all’erario dello Stato di cui ai commi da 1 a 3 non rientrano gli onorari e le indennità dovuti al difensore.
Si noti la svista del legislatore contenuta nel terzo comma laddove viene compresa la ipotesi dell’”aiuto parziale” per le persone appartenenti a fasce di reddito intermedie tra quelle “ricche” e quelle “povere” la cui introduzione nel nostro ordinamento è uno degli impegni dell’A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti.
Art. 15-septiesdecies. - (Azione di recupero). – 1. L’azione di recupero a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l’obbligo di far dichiarare l’estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell’articolo 309 del codice di procedura civile. L’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall’erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.
3. Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, ed è vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ogni patto contrario è nullo.
4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, quando il giudizio sia estinto.
5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi d’impugnazione previsti dalle norme di procedura è tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato.
6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi precedenti.
 
[3] la corrispondente disposizione del R.D. 3282/1923 è quella contenuta nel terzo comma dell’art. 38: “nelle cause interessanti persone o enti morali ammessi al gratuito patrocinio, definite, per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese “notate a debito” ed è vietato accollarle alla parte o all’ente ammesso al gratuito patrocinio, malgrado ogni patto contrario che è da considerare nullo”.