Riflessioni sulla sentenza del Tribunale di Catanzaro 30 agosto 2004
Tribunale Penale di Catanzaro Sezione feriale-decreto 30 agosto 2004, n. 206
Secondo il Tribunale di Catanzaro le norme sul patrocinio a spese dello Stato, nella parte in cui limitano la facoltà di scelta dell’imputato ai soli iscritti in uno speciale elenco, si pongono in contrasto con la Convenzione europea sui diritti dell’uomo e vanno, perciò, disapplicate. L’imputato ammesso al patrocinio ha diritto di nominare suo difensore qualunque professionista, anche se non iscritto nello speciale elenco di cui all’art. 17 bis 217/90.
(il testo della sentenza si trova sul sito www.anvag/biblioteca/giurisprudenza.it
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La decisione, sebbene estremamente affascinante sotto il profilo della ricostruzione sistematica, non appare condivisibile dal punto di vista sostanziale, anzitutto per un errore tecnico del giudice, il quale ha attribuito natura di disposizione comunitaria a norme che non sono tali, ma vere e proprie convenzioni internazionali, la cui efficacia interna è stata assicurata dalle specifiche norme di ratifica.
In secondo luogo, sotto il profilo sostanziale, la normativa a cui ha fatto riferimento il giudice di merito prevede una tutela più ristretta rispetto a quella interna, facendo essa riferimento alla nomina del difensore di ufficio, a differenza del nostro Testo unico che prevede la gratuità del difensore con una relativa libertà di scelta del difensore attraverso gli appositi elenchi.
Sebbene, pertanto, non pienamente condivisibili in diritto, la citata decisione solleva ancora una volta la questione della libertà di scelta del difensore senza delimitazioni che, al momento, l’attuale assetto della normativa non consente di attuare. E’ pur vero che di recente, con la sentenza 26978/04 la Corte di Cassazione ha “legittimato” la circostanza che la nomina del difensore extra albo da parte del non abbiente non comporta conseguenze per l’ammesso al beneficio, ma solo per il difensore, il quale non potrà vedersi riconosciuto il dovuto onorario.
Sembra utile richiamare l’articolo pubblicato sul sito www.anvag/articoli.it “Un plauso dell’ANVAG al Consiglio dell’Ordine forense romano” ove viene favorevolmente commentata la delibera riguardante la libertà di scelta da parte del cittadino del proprio difensore tra gli iscritti all’albo ordinario.
E’ nota la posizione di detta associazione sul punto laddove si ritiene che la formazione degli elenchi previsti dal T.U. n.115/02 debba rispondere più che altro ad una esigenza di accettazione preventiva della difesa (non erano rare le rinunce agli incarichi conferiti dalle commissioni per il gratuito patrocinio sotto la vigenza della legge 3282 /23) una volta che il cittadino, sprovvisto di difensore personalmente scelto, chieda al competente Ordine forense la segnalazione di professionisti che possano offrirgli una assistenza processuale competente e attrezzata.
(Dott.Alessandro Gianturco- Comitato legislazione e ricerca dell’A.N.V.A.G.-11/04)