Il difensore a spese dello Stato può nominare un sostituto processuale: brevi considerazioni a margine della sentenza delle SS.UU. pen. N.30433 del 13.07.04.

 
IL DIFENSORE PATROCINATORE A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE PUO’ NOMINARE UN SOSTITUTO PROCESSUALE CON RICONOSCIMENTO DELL’ONERE A CARICO DELL’ERARIO : brevi considerazioni a margine della sentenza delle SS.UU. pen. N.30433 del 13.07.04.
 
La sentenza che in questa sede viene brevemente commentata nei suoi principi fondamentali, espressi oramai a Sezioni Uniti dalla Suprema Corte, prende la mosse da un ricorso promosso dal P. G. presso la Corte di Appello di Palermo , che in sede di opposizione a decreto di pagamento, aveva rigettato la richiesta dallo stesso avanzata di non liquidazione degli onorari a carico dell’Erario per il sostituto processuale.
La tesi proposta dal P.G., infatti si basava su di una lettura letterale degli artt. 100 e 101 T.U. spese di giustizia, i quali espressamente dispongono : “ nei casi in cui trovano applicazione le norme della l.11/98, l’indagato, l’imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza “ –“ il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare al fine di svolgere attività di investigazione difensiva , un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di Appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede”.
Come si vede, tale interpretazione, suffragata anche da un orientamento della IV sez. della Corte di Cassazione pen. (cfr. sent. 2 marzo 2004 ,Bracia e 15 aprile 2004 D’Agostino), si fonda sul presupposto che tale normativa sia di carattere speciale, e quindi limitativa delle facoltà riconosciute ordinariamente al titolare della difesa dall’art. 102 c.p.p. Si afferma infatti, alla stregua di questo indirizzo ermeneutico, che il difensore rimane certamente libero di nominare un sostituto processuale , ma che tale spesa non può certo gravare sulle casse dello Stato dovendo lui stesso provvedere a retribuire il collaboratore. Si aggiunge, ancora, (sic !) che questa ricostruzione del sistema non lederebbe certamente il diritto di difesa dell’assistito, posto che la nomina di un sostituto non comporterebbe la revoca dell’ammissione al beneficio, essendo ipotesi diversa da quella di nomina di un secondo difensore di cui all’art. 91 lett. B), e considerato comunque che gli atti compiuti dal sostituto processuale non sarebbero giammai nulli.
Scorrendo tra le righe di questo ragionamento, ci si consenta di dire che a delle volte i giudici sembrano vivere nel mondo dell’ “iperuranio” di Platoniana memoria, disancorati da qualsiasi contatto con la realtà del mondo dell’avvocatura, o ,il che sarebbe più grave, addirittura mossi da insondabili sentimenti di persecuzione verso quei professionisti che, paradossalmente difendono gli ultimi della società, anche per nobili sentimenti.
Come è possibile ritenere che il titolare della difesa debba retribuire il proprio sostituto processuale senza che lo Stato gli riconosca il rimborso di una spesa per la quale mai sarebbe stato rifondato? Deve forse, oltretutto rinunciare alla propria attività professionale concorrente per poter seguire tutte le udienze di un processo anche complesso?
E’ evidente che se così fosse, palese sarebbe la discriminazione di disciplina rispetto al difensore, di fiducia o di ufficio, non ammesso al patrocinio dello Stato.
Per fortuna le SS.UU. sono intervenute a dirimere il contrasto (e vien da sorridere a pensare che si è dovuto arrivare a tanto!) recuperando la ”ratio” della normativa sul patrocinio gratuito, affermando espressamente che la normativa di cui agli artt. 100 e101 T.U. non ha natura speciale, ma esclusivamente aggiuntiva rispetto a quella generale del c.p.p., rimanendo in facoltà del difensore di nominare ex. Art 102 c.p.p. un proprio sostituto processuale. Si è anche aggiunto, che tale pronuncia non inciderebbe comunque sull’Erario il quale sarebbe comunque stato costretto a corrispondere la stessa somma al titolare della difesa che avesse presenziato a tutti i singoli atti del processo.
In sostanza, si afferma ancora, in un excursus “storico” della legge sul patrocinio gratuito, che il nuovo T.U. non ha portata innovativa rispetto alla normativa 134/2001 in materia di patrocinio, la quale aveva espressamente abrogato le disposizioni della legge 217/90 che prevedevano il potere del difensore di nominare un sostituto ove fosse “legittimamente impedito e comunque autorizzato dal giudice”.
Infine merita anche un cenno l’altra questione analizzata dai giudici della Suprema Corte, che hanno riconosciuto la possibilità di nominare un sostituto processuale anche se non iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 81 T.U.. Anche in tal caso, come ormai è ovvio, la questione era stata sollevata dal P.G. in quanto l’art. 81 T.U. consentirebbe la nomina di un sostituto processuale solo se iscritto nell’apposito elenco, essendo ciò rispondente alla lettera della legge, e a quell’orientamento giurisprudenziale(avallato dalla Corte Costituzionale) che ritiene inammissibile l’istanza presentata dal difensore non iscritto nell’elenco, stante la natura tassativa dei requisiti in esso prescritti.
Orbene, riconoscendo la Suprema Corte (a Sezioni Unite) che nessuna norma impone al difensore di nominare un sostituto con i requisiti di cui all’art. 81 T.U., in quanto si afferma non essere rispondente allo “spirito della legge” tale interpretazione, implicitamente ci pare si affermi un riconoscimento della bontà della tesi di coloro, come la nostra associazione, che da tempo sostengono l’incongruità della norma di cui all’art. 81 T.U..
E’ facile infatti immaginare, che il più delle volte questi processi, anche per la mancanza di un immediato riscontro economico, possano essere di fatto seguiti da colleghi più giovani, non ancora iscritti all’albo speciale per il Patrocinio gratuito, che certamente sapranno con professionalità seguire il processo del “dominus”; ma allora, e con questa considerazione finiamo, per non tediare ulteriormente il lettore, perché già non riconoscere ormai in sede interpretativa l’anacronismo, ed il sostanziale arbitrio di una lettura dell’art. 81 T.U. che imponga la necessità dell’assistenza del cittadino da parte dei soli colleghi iscritti all’albo speciale?
(Avv. Massimiliano Strampelli del Comitato per il patrocinio penale dell’A.N.V.A.G.- 10/04)
Il testo della sentenza si trova in questo sito nella rubrica BIBLIOTECA/giurisprudenza
 

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