La Corte di Cassazione dinanzi all'art.126 T.U. N.115/02
Roma 21 ottobre 2002
Vogliamo segnalare un recente provvedimento della Prima Presidenza della Corte di Cassazione in ordine al problema che sorge nell'applicazione dell'art. 126 comma 3 del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. sul patrocinio a spese dello Stato il quale stabilisce che "se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente, che decide con decreto".
La Corte di Cassazione ha stabilito che
"1)l'istanza è presentata per posta o di persona alla I Divisione;
2)la I Divisione trasmette le istanze al Segretariato Generale che provvede ad individuare la sezione competente e restituisce l'istanza alla suddetta Divisione;
3)la I Divisione trasmette l'istanza alla sezione competente;
4)il Presidente della sezione assegna l'istanza alla adunanza di un collegio già costituito che emette in camera di consiglio - senza partecipazione delle parti e del P.M. - il decreto;
5)il decreto, sottoscritto dal Presidente del Collegio, viene inviato, a cura della cancelleria, alla I Divisione la quale provvede a notificarlo all'interessato".
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Facciamo notare l'importanza della risoluzione suddetta, giacchè la legge 30 luglio 1990 n. 217 integrata dalla legge n. 134/001 ebbe a stabilire in buona sostanza che la Suprema Corte doveva rimanere estranea ai procedimenti relativi alla richiesta di patrocinio a spese dello Stato (rimettendo il tutto al giudice a quo o al giudice di rinvio) creando così non pochi problemi specialmente per quel che riguarda le impugnazioni avverso le decisioni secondo equità dei Giudici di Pace.