Non è revocabile l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella ipotesi di completa soddisfazione del credito all’esito della esecuzione presso terzi

Non è revocabile l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella ipotesi di completa soddisfazione del credito all’esito della esecuzione presso terzi
 
di Nicola Ianniello*
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L’Avv. Maria Grazia Martelli ha inteso segnalare a questa associazione la circolare del Presidente della sezione seconda del Tribunale di Treviso dott Francesco Pedoja, il quale, sciogliendo un dubbio di legittimità sollevato da alcuni G.O.T., aveva disposto che in caso di completa soddisfazione del credito nel procedimento di pignoramento presso terzi, il giudice della esecuzione avrebbe dovuto revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La comunicazione prendeva altresì in considerazione la ipotesi di incerta soddisfazione totale del credito per la qual cosa il giudice avrebbe dovuto riservare la decisione all’esito della soddisfazione del credito medesimo.
circ
 
Non condividendo tale provvedimento questa associazione ha voluto esprimere al dott. Pedoja le proprie osservazioni critiche che vengono qui di seguito riportate.
“Prot. NI538/07II Roma 25 giugno 2007
 
Ill.mo Sig.
Dott.Francesco Pedoja
Presidente Sez II Tribunale
V.le Verdi 18
31100-TREVISO
 
Questa associazione apprende che la S.V. ha dato riscontro alle richieste pervenute dai G.O.T. assegnati al Suo Ufficio e preoccupati circa l’esito dei procedimenti di pignoramento presso terzi nei quali l’esecutante si trovi nelle condizioni di ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La preoccupazione deriva ovviamente dalla espressa previsione legislativa contenuta nell’art. 172 del T.U. sulle spese di giustizia: (Responsabilità) 1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.
 
I dubbi sorgerebbero in due previste circostanze:
1) il credito trova soddisfazione, come nel caso di pignoramento di conto corrente risultato capiente;
2) rimane incerto se il credito troverà soddisfazione, come nel caso di pignoramento del quinto della retribuzione allorché il quinto del TFR risulti inferiore al credito vantato.
 
Le indicazioni emanate dalla S.V. sono indirizzate nel senso di ritenere che:
1)qualora il credito dell’esecutante trovi completa soddisfazione non può ritenersi legittima l’ammissione dell’esecutante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
2)qualora invece sia incerta la totale soddisfazione del credito il G.E. dovrà riservare ogni decisione all’esito della soddisfazione integrale o parziale del credito (come nel caso del pignoramento del quinto dello stipendio.
In relazione a quanto sopra, il sottoscritto si permette di dissentire da tali indicazioni per due motivi.
1) innanzitutto il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 stabilisce che la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase della esecuzione (art. 75) di guisa che il cittadino è legittimato a chiederne l’ammissione al competente Ordine forense che provvede in via anticipata e provvisoria.
Non sembra inutile precisare che, qualora vi sia stata ammissione al detto patrocinio per la causa ordinaria, il beneficio è estensibile alla fase esecutiva senza necessità di ulteriore delibera.
2) La conclusione del procedimento, compreso quello di pignoramento presso terzi, al fine specifico del recupero delle spese anticipate e prenotate a debito dallo Stato, viene regolato dagli articoli 133 e 134 T.U. rich. laddove si stabilisce che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la refusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” (art. 133) e, in diversa ipotesi, che lo Stato ha diritto di rivalsa qualora si verifichino alcune condizioni riportate nei cinque commi dell’art. 134.
Il provvedimento del magistrato, prevedendo nella specifica materia di che trattasi la liquidazione delle spese processuali e tassa di registro a carico dell’esecutato, deve adeguarsi a tali disposizioni: disporre nella ordinanza di assegnazione la liquidazione delle spese a favore dell’erario e, su istanza del difensore procedente, con separato provvedimento, decretare la liquidazione della parcella depositata in quanto questa segue criteri diversi da quelli adottati per la condanna alle spese.
Il compito del magistrato al termine del procedimento, infatti, è quello di confermare il provvedimento dell’Ordine forense di ammissione al beneficio valutando la esistenza dei requisiti del reddito inferiore al limite di legge e la non manifesta infondatezza della richiesta e liquidare la parcella presentata dal difensore, dal consulente tecnico di parte e dai suoi ausiliari.
Sul punto devono, infatti, farsi due osservazioni che ritengo di enorme importanza:
1) la ratio della disposizione dell’art. 82 T.U. cit. che regola la liquidazione delle spese e onorari del difensore nominato, è nel senso di lasciare sempre indenne costui dai provvedimenti processuali riguardanti le parti e ciò anche a mente delle disposizioni contenute nelle leggi precedenti in materia di gratuito patrocinio.
2) L’ufficio amministrativo (non il magistrato) che impone il rimborso di tutte le somme erogate dallo Stato ovvero di una parte (anticipazioni e prenotazioni a debito) deve accertarsi che la parte beneficiata, con la somma liquidata a titolo di sorte capitale, superi il limite di reddito previsto dalla legge per ottenere il beneficio.
In caso contrario proporrà rivalsa limitatamente alle spese anticipate e, nel caso che la parte abbia ottenuto una somma almeno sei volte maggiore a quella anticipata per le spese, anche a quelle prenotate.
Confido nella utilità di queste note.
Distinti saluti
Avv. Nicola Ianniello”
 
Nel mese di febbraio u.s. su sollecitazione dell’Avv Martelli, il Dott Pedoja, accogliendo le considerazioni critiche sopra riportate, ha revocato la precedente circolare ed ha invitato a procedere alla liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
circ
 
E’ lecito, quindi, concludere che quand’anche dovesse essere ammissibile un provvedimento “sanzionatorio” con la revoca del provvedimento di ammissione da parte del magistrato nei confronti del beneficiato sul presupposto che nel corso del processo sarebbero sopravvenute quelle modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, nondimeno la revoca spiegherebbe i suoi effetti ex nunc.per espressa disposizione normativa (art. 136 T.U. cit.) non andando a travolgere l’iniziale delibera di ammissione.
Nel caso specifico è’ utile aggiungere che un provvedimento di revoca sulle mutate condizioni reddituali del beneficiato a seguito dell’assegnazione della somma esecutata si fonderebbe su una azione di recupero che non garantisce in assoluto la soddisfazione completa del credito da parte del terzo.
Questi sono i confini stabiliti per l’attività del magistrato nelle ipotesi di revoca.
Ogni altro provvedimento consequenziale all’esito del procedimento sì come anche previsto dall’art. 134 T.U. cit. è di competenza dell’ufficio finanziario ai fini del recupero delle somme anticipate e quelle addebitate.
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*(Avv. Nicola Ianniello presidente dell’A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti- 04/08)
 

 

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