Il pagamento del contributo unificato nei ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei compensi
Il pagamento del contributo unificato nei ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei compensi
di Nicola Ianniello*
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Le norme del D.P.R. n.115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) riguardanti il tema:
Processo penale:
art. 99 (L)
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)
1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
art. 115 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
art. 116 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
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art. 117 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
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art. 118 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
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Processo civile, amministrativo, contabile e volontaria giurisdizione
art. 126 (L)
(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)
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3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
Processo tributario
art 139 (L)
(Funzioni della commissione)
Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.
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art. 141 (L)
(Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.
Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea art. 142 (L)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .
Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149
art. 143 (L)
1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
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ART. 75 (L)
(Ambito di applicabilità)
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
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ART. 84 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
ART. 9 (L)
(Contributo unificato)
1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura esecutiva, concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
ART. 10 (L)
(Esenzioni)
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il procedimento di rettificazione di stato civile, il procedimento in materia tavolare, il procedimento esecutivo per consegna e rilascio, il procedimento di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Il contributo unificato non è dovuto per il procedimento cautelare attivato in corso di causa e per il procedimento di regolamento di competenza e di giurisdizione.
3. Nel processo amministrativo, il procedimento cautelare si intende attivato in corso di causa anche quando l'istanza è depositata contestualmente al ricorso introduttivo.
4. Nulla è dovuto per il processo di valore inferiore a euro 1.100,00.
5. La fonte normativa dell'esenzione è indicata nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
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Sia nella ipotesi del ricorso avverso il provvedimento di rigetto della istanza che della opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore e agli ausiliari del magistrato che, comunque, abbiano prestato la loro opera nell’interesse del procedimento, la tipologia del ricorso è, in entrambi i casi, quella speciale prevista per gli onorari di avvocato (art. 29 e ss. L.n.794/42) e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (art. 99, comma 2 T.U. cit.).
E’ ritenuto pacifico che:
a)la natura del giudizio di opposizione alla liquidazione degli onorari è individuata tra quelli della volontaria giurisdizione;
b)il procedimento, che è richiamato quale modello della normativa in oggetto, è del tutto autonomo rispetto al giudizio che ha originato la pretesa; tale autonomia impedisce, quindi, di poterlo assimilare alle altre ipotesi di strumentalità che il T.U. contempla come motivo di esenzione dal pagamento del contributo unificato (cfr. ad esempio l’art.10 comma 5 T.U.)[1]
Dell’autonomia del procedimento in oggetto si trova conferma anche nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 25 del 6 dicembre 1999 con la quale è stata individuata la competenza del giudice penale a conoscere del procedimento a seguito di ricorso avverso il rigetto della istanza di ammissione al patrocinio.
Con la stessa sentenza viene confermato che il giudice penale deve comunque applicare il rito camerale previsto dall’art. 29 della L. 794/42 e non quello previsto dalla procedura penale con l’art. 127 cpp.[2]
Trattandosi di giudizio autonomo rispetto al procedimento che lo ha originato ed appartenendo alla materia della volontaria giurisdizione, allo stesso andrà applicata la regola del pagamento del contributo unificato previsto dall’art. 13 del T.U. n.115/02 nella misura di euro 70,00 e sarà altresì richiesto il pagamento dei diritti in sede di iscrizione pari ad euro 8,00.
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Sulla impostazione data al problema, sorgono due considerazioni sulle quali è lecito attendersi l’apertura di un confronto, che conduca, come è ormai costume di questa associazione, alla univoca interpretazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato e, quindi, al miglioramento del servizio che in base ad esse viene richiesto di prestare a favore del non abbiente.
La prima riguarda l’asserita autonomia del procedimento che si instaura con l’opposizione al rigetto o inammissibilità dell’istanza oppure con il ricorso contro la liquidazione del compenso rispetto al procedimento da cui essi hanno origine.
E’ lecito chiedersi se non sia più giusto fare una distinzione tra la ipotesi di opposizione al provvedimento di diniego del beneficio emesso dal magistrato o dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con la ipotesi di opposizione alla revoca del beneficio o alla liquidazione del compenso.
Nella prima ipotesi, mancando il titolo (decreto di ammissione) su cui si fonda il riconoscimento dell’applicabilità delle norme sul patrocinio a spese dello Stato, appare realistico ritenere che il procedimento che si instaura attraverso il reclamo abbia una propria autonomia e quindi debba soggiacere al pagamento del contributo unificato.
Nella seconda ipotesi, viceversa, riesce piuttosto arduo ritenere che il procedimento di reclamo avverso la revoca del beneficio (a meno che non sia ricondotta ad un accertamento patrimoniale che smentisca la dichiarazione iniziale dell’istante) e soprattutto avverso la liquidazione contestata del compenso professionale, goda di una propria autonomia, atteso il richiamo fatto dall’art. 75 del T.U. e sopra riportato circa la estensione della normativa in oggetto a “ tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
La peculiarità di procedimento incidentale sembra riconosciuta dalla stessa Corte di legittimità la quale fin dalla sentenza richiamata dalla circolare succitata ha interpretato nel senso che “dal riconoscimento della natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale, non può non discendere, come logico corollario, il necessario coordinamento di quell’autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale, e quindi con la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato nel corso di quest’ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbito. Trattasi di un sub-procedimento collaterale e secondario rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale…..”[3]
Si legge più oltre che “i connotati che caratterizzano la specialità del procedimento disciplinato dagli artt. 11 del D.P.R. 8 luglio 1980 n. 319 e 29 della legge 13 giugno 1942 n.794, non impediscono di configurare l’esistenza di un rapporto di incidentalità tra quel procedimento e il processo dal quale deriva”.
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La seconda considerazione riguarda la ratio della scelta che il legislatore ha fatto circa l’applicazione della normativa contenuta nella legge n.794/42 alle ipotesi esaminate.
Il legislatore ha ritenuto che il procedimento dovesse essere condotto con snellezza e rapidità.
Orbene, il prevedere una tassazione, peraltro non lieve, del procedimento di opposizione non sembra affatto assecondare lo scopo suddetto in quanto il difensore, sia nell’interesse di se stesso in caso di reclamo per il compenso e sia nell’interesse del cliente in caso di rigetto del beneficio (ammesso che costui potrebbe, secondo la l. n.794/42, costituirsi di persona, ma non sembra questa la ipotesi più ricorrente), sarà portato a chiedere la liquidazione delle spese, competenze e onorari oltre spese generali e accessori di legge del procedimento camerale con evidente aggravio di costi a carico dell’erario.
*Avv. Nicola Ianniello - Comitato Legislazione e Ricerca - 7/05
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[1] Così si legge nella nota emanata dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia in data 6 maggio 2003.
[2] ivi
[3] Così Cass..Sez.Un.Civili n.434 del 14 giugno 2000 che richiama la sent. N.25 del 6 dicembre 1999 della Cass.Sez.Un.Penali ; conf. Cass.Civ.Sez.II 5 luglio 2002 n. 9730 e Cass.Civ.Sez. I 29 agosto 2002 n. 12647.