Tribunale Roma, 08 aprile 2004

Tribunale Roma, 08 aprile 2004
 
(Omissis ). Vista l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato datata 1 aprile 2004 e depositata il 6 aprile 2004 in cancelleria nell'interesse di Carlo Rienzi nella qualità di presidente del Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) quale parte civile nel procedimento penale n. 9330/04 R.G. Dib. a carico di L., R. e Z.;Visti gli atti del procedimento penale sopra indicato, definito con sentenza all'udienza 6 aprile 2004;Rilevato preliminarmente, in ordine alla ammissibilità dell'istanza, che la disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale non prevede tra gli eventuali beneficiari come invece previsto dall'art. 119 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per la parte della stessa disciplina relativa alle disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo contabile e tributario;Rilevato che la previsione citata di cui all'art. 119 non è applicabile in via analogica nell'ambito del processo penale giacché il legislatore ha ritenuto di disciplinare in modo diverso tale materia agli art. 90, 91 e 92 d.P.R. n. 115 del 1992 nel titolo gemello relativo alle disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, diversità peraltro giustificata e collegata alla difformità dei presupposti e delle condizioni;Rilevato ancora, sempre in ordine all'ammissibilità, che il difensore designato è legittimato solo ad autenticare la sottoscrizione dell'istanza di ammissione al beneficio (art. 78 d.P.R. n. 115 del 2002), ma non anche della dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, di cui all'art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002, che deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli art. 46 e 47, in relazione all'art. 38 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, procedura da seguire anche se l'autocertificazione sia incorporata nell'istanza (v., da ultimo, Cass., sez. IV, 11 giugno-1 settembre 2003, n. 34914);Verificato che nel caso di specie le modalità indicate non risultano adempiute con la conseguenza del difetto di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato;Rilevato altresì, quanto al contenuto dell'istanza, l'assoluto difetto delle indicazioni relative alla sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, tenuto conto anche dei redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva (v. art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002): è evidente infatti che anche le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche ben possono avere la concreta disponibilità di denaro, di immobili e di mezzi tali da escludere la concessione del beneficio;Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l'inammissibilità della richiesta in premessa indicata; (Omissis ).
 
 

 

Biblioteca: