T.A.R. ABRUZZO PESCARA 09 gennaio 2003, n. 166
T.A.R. ABRUZZO PESCARA 09 gennaio 2003 n. 166
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara
composto dai magistrati:
-Antonio CATONI presidente
-Michele ELIANTONIO consigliere
-Dino NAZZARO consigliere relatore
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 26 u.c. L. 6.12.1971 n. 1034,
quale sostituito dall'art. 9 L. 21.7.2000 n. 205, la seguente
SENTENZA
nel giudizio proposto con ric. N. 623 del 2002 dall'avv. RUSSO
Agostino, costituitosi in giudizio in uno all'avv. Lorenzo PASSERI
MENCUCCI, come in ricorso;
CONTRO
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA, quale
rappresentato, in giudizio con l'avv. Giulio CERCEO come in atti;
PER L'ANNULLAMENTO
Del provvedimento del Consiglio del 23.10.2002 prot. 2042/2002
(rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco dei difensori per il
patrocinio a spese dello Stato);
- visto il ricorso, la costituzione con memoria del Consiglio
dell'ordine ed i documenti depositati;
- udito alla camera di consiglio del 19 dicembre 2002 il cons. Dino
NAZZARO, gli avv. A. RUSSO, L. PASSERI e G. CERCEO;
la causa è stata ritenuta per la decisione su espressa richiesta del
difensore del Consiglio, con il consenso di parte ricorrente,
considerata la particolarità della fattispecie;
ritenuto in fatto-diritto quanto segue:
-il ricorrente si è iscritto nel registro dei praticanti avvocati in data
31.10.1994; il 31.10.1995 è stato abilitato al patrocinio dinanzi alle Preture
del distretto della Corte di Appello de L'Aquila, iniziando l'attività
professionale forense; dall'anno 1996 è iscritto nell'elenco dei difensori
d'ufficio e nel 1997 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato, iscrivendosi all'albo; nel 2002, ritenendo di avere
maturato la prescritta anzianità, ha presentato domanda di iscrizione
all'apposito elenco per il patrocinio a spese dello Stato,
ottenendo il "non accoglimento" per "difetto dei presupposti di cui alla lettera
c) dell'art. 81 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 ".
IL ricorso, motivato in punto di violazione di legge ed eccesso di potere, fa
leva sulla espressione normativa "anzianità professionale non inferiore a 6
anni", anche se lo "status" di avvocato si acquista solo con l'iscrizione
all'albo (art. 16 r.d. n. 1578/1933).
L'art. 8 del r.d. 27.11.1933 n. 1578, conv. In L. 22.1.1934 n. 36, invero,
consente, dopo un anno dalla iscrizione, ai praticanti procuratori l'esercizio
del patrocinio in un ambito preciso, permettendo, quindi, lo svolgimento di una
vera e propria "attività forense", sia pure in misura "ridotta"; sarebbe,
inoltre, del tutto contraddittorio riconoscere il medesimo idoneo alle funzioni
di "difensore d'ufficio" (L. 60/2001) e non a quelle di "difensore di soggetti
non abbienti".
Conclusivamente si chiede un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt.
3 e 24 cost.), che sia la meno limitatativa possibile.
La difesa del Consiglio dell'Ordine eccepisce il difetto di giurisdizione del
giudicante e la infondatezza della tesi avversaria, ritenendo che l'esperienza
professionale completa si acquisisce con la possibilità di difendere senza
limitazioni, a seguito d'iscrizione all'albo degli avvocati.
Si dubita della giurisdizione del G.A. sotto un duplice aspetto: a) perchè
trattasi di una questione di "diritto soggettivo perfetto", sottratta a scelte
discrezionali, di competenza del G.O.; b) perché in ogni caso la questione
andava portata alla cognizione del Consiglio Nazionale Forense.
In punto di diniego d'iscrizione nell'elenco "de quo" e/o di revoca della
stessa, non è possibile ipotizzare una riserva di competenza per il C.N.F.,
mancando un'indicazione normativa e vigendo, in carenza di una previsione di
giurisdizione generale per ogni questione relativa ad albi e/o ad elenchi
professionali, il principio della tassatività degli atti impugnabili davanti al
C.N.F.; l'art. 54 del r.d. n. 1578/1933, invero, è testuale nell'affermare che
il Consiglio nazionale forense, oltre ad esercitare il potere disciplinare nei
confronti dei propri membri, si pronuncia sui ricorsi ad esso "proposti a norma
di questa legge", con chiaro riferimento all'art. 24 del citato r.d..
Circa la situazione soggettiva dedotta, il richiamato art. 81, comma 2°, pone
tre requisiti: a) attitudine ed esperienza professionale, b) assenza di sanzioni
disciplinari, c) anzianità professionale non inferiore a sei anni; il C.N.F.,
con propria circolare del 10.12.2002 n. 4410, ha ritenuto di limitare la
discrezionalità dei Consigli per "l'attitudine ed esperienza professionale",
onde evitare "comportamenti ingiustificatamente discriminatori", ritenendo che
esso è soddisfatto quando ricorrono i presupposti "sub b- e c-".
Per quanto attiene il requisito di cui alla "lett. c-", l'anzianità
professionale dovrebbe essere conteggiata dalla data d'iscrizione all'albo,
perché la "pratica professionale" del patrocinatore, in quanto non completa, non
sarebbe "garanzia di attitudine ed esperienza professionale", potendo questi
difendere solo cause di valore limitato e di minore importanza, davanti al
Giudice di pace ed al Tribunale in composizione monocratica (art. 7 L.
16.10.1999 n. 479).
Le "precisazioni del C.N.F.", se consentono un migliore controllo dell'attività
dei Consigli dell'Ordine, in punto di iscrizione nell'elenco speciale,
eliminando ogni "potere meramente discrezionale", non mutano, però, la
situazione soggettiva dell'istante, prospettata dalla normativa primaria, che è
quella di un "diritto in attesa di espansione", soggetto ad "affievolimento",
stante la possibilità della revoca; le indicazioni del C.N.F., che hanno
efficacia vincolante interna, possono, invero, essere sintomatiche, se violate,
di un eccesso di potere.
La stessa Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 229/28.6.2002, fa presente
come la disamina dei requisiti, in punto di attitudine, di esperienza e di
anzianità professionale, spetta al Consiglio dell'Ordine, attraverso una
valutazione, pur sempre discrezionale, che la legge riserva a tale organo.
La giurisdizione del G.A., peraltro, va confermata anche sotto altro aspetto,
atteso che l'istituto del "patrocinio a spese dello Stato" si configura come un
"servizio pubblico" (C.Cost. ord. n. 229/2002 parla di "esercizio di una
prestazione avente connotazioni e riflessi particolari di carattere
pubblicistico"), reso ad istanza di parte ( d. lgs. n. 113-115/2002 artt. 74 ss.
78 ss, 81 ss.); l'art. 87 del d.lgs. n. 113/02, invero, lo qualifica "servizio
pubblico ... disciplinato dall'art. 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134";
l'art. 33 del d. lgs. n. 80/1998, quale modificato dall'art. 7 L. 205/2000, ha
devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie in materia
di pubblici servizi.
Nel merito della controversia va osservato come lo stesso C.N.F., nella citata
circolare (pag. 7), riconosce che l'interpretazione data dell'art. 81 sia
"senz'altro di tipo restrittivo" e, va aggiunto, anche troppo "formale", nel
senso che viene a darsi preferenza ad un'anzianità "nominale", ponendo in
secondo piano il contenuto effettivo della stessa attività forense, poiché
appare chiaro che l'avvocato che ha maturato sei anni di iscrizione all'albo
sarà iscritto all'elenco speciale anche se ha svolto una modesta attività,
circoscritta a particolari materie e/o solo davanti ad alcuni uffici giudiziari,
con attitudini ed esperienza professionale sicuramente limitata; per contro un
"patrocinatore", formatosi attraverso una continua presenza, pur nell'ambito
della cd. giustizia minore, potrebbe ben maturare una buona esperienza
professionale, sia come libero professionista, sia come difensore d'ufficio,
sia, infine, come pubblico ministero onorario.
IL criterio restrittivo, invero, non trova alcuna legittimazione nel dato
normativo che fa riferimento generico ad "un'anzianità professionale non
inferiore a sei anni", con una espressione che consente la piena valutabilità di
ogni tipo di effettiva e valida attività legale; del resto il patrocinatore è
abilitato a svolgere una pratica forense di tipo professionale, proprio in vista
del raggiungimento, sia pure in modo graduale ed entro precisi limiti di difesa,
di una più adeguata ed approfondita preparazione, che non può essere ignorata,
una volta ottenuta l'iscrizione all'albo degli avvocati,
La normativa, invero, fa riferimento ad un criterio non tassativamente ancorato
ad un dato vincolante, ma concede una certa ampiezza interpretativa, che rende
valido, anche in punto di libera attività professionale, il brocardo "odiosa est
restringenda", specie se la stessa è finalizzata all'espletamento di un servizio
pubblico, che è tanto più valido, quanto maggiore è la possibilità di scelta da
parte degli utenti.
Conclusivamente il ricorso va accolto, mentre la novità e particolarità della
fattispecie giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M
il Tribunale amministrativo per l'Abruzzo, sezione di Pescara,
-accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
-spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 19 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 GEN. 2003.