TRIBUNALE DI PALERMO ord.za del 17 marzo 2021
solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del D.P.R. 30 maggio2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in relazione agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione, e che sia assicurato il pagamento del relativo compenso all’Avvocato con oneri a carico dell’Erario, quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda e il processo non viene poi introdotto per essere intervenuta conciliazione delle parti.........
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 49.96 KB |