Trib Verona ord. 7 giu 2022

con l’istanza in esame l’istante ha rappresentato per la prima volta di non aver avuto i requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio erariale in relazione al giudizio risarcitorio all’esito del quale è risultata vittoriosa;

anche le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.16037/2010, hanno ammesso la correzione integrativa del provvedimento giurisdizionale anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo; per poi estenderla a qualsiasi errore,
anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale;

nel caso di specie l’istanza però non è diretta ad ovviare ad uno dei predetti errori
ma a censurare il contenuto concettuale e sostanziale del decisum, per aver condannato la parte abbiente soccombente a rifondere allo Stato le spese ai sensi dell’art. 133 d.P.R. in difetto del necessario presupposto che la parte vittoriosa fosse ammessa al patrocinio erariale.

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