Tribunale Trento sent. n. 562 pubbl. 22 nov 2022
L'imputato del reato ex art. 95 dpr n. 115/02 aveva omesso nell'autocertificazione dei redditi, onde ottenere il patrocinio statale, di esporre l'indennità di invalidità ricevuta dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa la cui considerazione non consentiva di ottenere il beneficio richiesto.
Il difensore chiede la prescrizione del reato.
Il momento della consumazione corrisponde alla presentazione della domanda al giudice (Cass 16194/2019).
Si leggono richiami interessanti sulla sospensione del termine per la prescrizione (cass 2647/2022) e la scelta del rito alternativo non vuol dire rinuncia alla prescrizione (Cass ss.uu. Sent.n.18953/2016).
Il reato deve essere sorretto da dolo generico salva la ipotesi di dolo eventuale (37144/2019).
Anche il dolo eventuale può configurare l'elemento soggettivo del reato (4623/2018).
Circa la dichiarazione dei redditi, ammesso che riguardi l'anno esatto, tuttavia l'interessato ha l'obbligo di comunicare per gli anni successivi le variazioni rilevanti (art. 79 dpr n.115/2002) come insegna cass. 16338/2006 anche per ciò che concerne il termine entro cui comunicare il reddito e quindi quello divenuto giuridicamente certo alla chiusura dell'anno fiscale.
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