T.A.R. Campania Sez V sent. n. 352 pubbl 16 gen 2023
Il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha lamentato l'esiguità del compenso liquidato, proponendo opposizione dinanzi al capo dell'Ufficio giudiziario competente.
L’opposizione è inammissibile in ragione del difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, essendo la controversia in esame devoluta al giudice ordinario.
La questione controversa concerne la individuazione del giudice chiamato a decidere sull'opposizione alla liquidazione dei compensi del legale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo.
Nel caso di specie trova applicazione il D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, secondo cui il ricorso deve essere rivolto al "capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento" che ha sostituito il previgente D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (che prevedeva che l'opposizione dovesse essere proposta al "Presidente dell'Ufficio giudiziario competente").
Il procedimento di opposizione, previsto dal D. Lgs. n. 150 del 2011, al pari di quello previgente, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell'onorario (Cass., S.U., n. 19161/2009).
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo avente ad oggetto la controversia
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