Tribunale civile Catanzaro decreto 17 giugno 2004
Tribunale di Catanzaro
Decreto 17 giugno 2004
Presidente Greco
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice non è tenuto ad esaminare se l’avvocato che il non abbiente intenda nominare sia o meno iscritto nello speciale elenco, in quanto la scelta dell’avvocato è successiva all’ammissione al beneficio.
Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (artt. 124,125, 126 e 127 Dpr 115/02).
Il Presidente del Tribunale, letta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata in cancelleria il 25 maggio 2004 ex artt. 78, 79 e 126 Dpr 115/02, da XXX, nata a XXX il XXX e ivi residente in XXX, quale parte convenuta nel procedimento civile per scioglimento del matrimonio, iscritto al n.XXX, introdotto da XXX davanti al Presidente del Tribunale;
rilevato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, al quale l’istante aveva chiesto l’ammissione ai sensi dell’art 81 dello stesso decreto sul presupposto che il difensore incaricato “non è annoverato nello speciale elenco previsto in detta norma, che è tuttora vigente e non può ritenersi abrogata da ordinanze”
Osserva
1. Sussistono tutti i requisiti di ammissibilità dell’istanza previsti dagli artt. 76, 78 e 79 del citato decreto presidenziale; la non manifesta infondatezza della pretesa che l’interessato intende far valere nel giudizio sopraindicato; le condizioni reddituali; sicchè la domanda di ammissione deve essere accolta.
2. La questione afferente la nomina del difensore di fiducia da parte di chi viene ammesso al gratuito patrocinio esula dalla valutazione del giudice che concede il beneficio. Secondo la disposizione di cui all’art. 80 del menzionato decreto, la nomina, infatti, segue l’ammissione e non viceversa; e non è dato rinvenire nella normativa in esame alcuna disposizione che attribuisca al giudice concedente il potere di escludere o condizionare la concessione del patrocinio alla nomina di un legale determinato.
3. Solo per completezza di motivazione è appena il caso di considerare, in armonia con le decisioni citate dal difensore dell’istante, che la nomina di un difensore non iscritto nello speciale elenco o avente anzianità inferiore a sei anni non incide sul diritto dell’istante ad ottenere, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, la concessione del beneficio, in quanto:
-la fattispecie non è prevista dalla legge come causa di inammissibilità dell’istanza di ammissione o di esclusione del patrocinio;
-il citato Dpr, quando disciplina il pagamento degli onorari spettanti al difensore nominato dall’ammesso al gratuito patrocinio, si limita a regolare le modalità della liquidazione, senza nessun accenno “ai connotati normativi del difensore” e senza escludere dalla liquidazione il non iscritto negli speciali elenchi;
- la norma di cui all’art. 80 comma 1 del citato decreto non “limita il diritto di scelta del difensore di fiducia in pregiudizio delle persone ammesse al beneficio, ma adempie la diversa funzione di rendere effettiva ed agevole l’attuazione dell’istituto attraverso la costituzione di pubblici elenchi di professionisti, sicuramente disponibili, per avere fatto l’apposita domanda, ad assumere, in favore dei non abbienti, il ministero difensivo, che gli altri avvocati, anche in considerazione della sensibile decurtazione degli onorari prescritta dall’art. 82 dello stesso decreto, potrebbero rifiutare.
P.Q.M.
Visti gli artt. 126 e 127 Dpr 30 maggio 2002, ammette XXX, quale parte convenuta nel giudizio iscritto al nrg XXX, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito ai sensi dell’art.127 del citato decreto.