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Tribunale Verona, sent 28 Gennaio 2025. Est. Vaccari.

Liquidazione dell’onorario del Ctu nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Carattere solidale dell’obbligo di corrispondere l’onorario al ctu – Sussistenza

MEMORANDUM
ART. 131 (L)
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. ABROGATO1
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti all'avvocato;
a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad esii demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge;
a-ter) l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro;2
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
(Articolo 15 sexies della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001)
1-Comma abrogato dall'art 6 del d.lgs 31 ottobre 2024 n.164 - La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 1 ottobre 2019, n. 217 (in G.U. 1ª s.s. 02/10/2019, n. 40) aveva dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario".
2-I commi a-bis) e a-ter) sono stati inseriti con d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164

Nei processi in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello stato l’onere del pagamento dell’onorario del ctu ben può essere posto a carico solidale delle parti, in applicazione del principio generale più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente va posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (così ex plurimis più recentemente Cass. 20 ottobre 2021, n. 29127)
A tale conclusione non osta il disposto del comma 4, lett. a) bis, dell’art. 131 del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale risultante dalla modifica introdotta dall’art. 6, lett. e) n.2 del d. lgs. 164/2024, che si è limitato ad adeguare la disciplina in tema di liquidazione del compenso del ctu nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla sentenza della Corte Costituzionale 217/2019, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’allora vigente terzo comma dell’art. 131, del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ora abrogato sempre dal d. lgs. 164/2024, senza però influire sulla natura del rapporto tra le parti processuali e il ctu, che mantiene le caratteristiche sopra indicate anche nei processi in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

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TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO – ALTO ADIGE decreto n.3/2024

Disciplina applicativa delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per la liquidazione dei compensi spettanti ai difensori e ai consulenti.

Ivi si precisa che le disposizioni contenute nel presente decreto sono da intendersi comunque recessive rispetto alle eventuali modifiche o integrazioni che potranno essere apportate all’istituto del patrocinio a spese dello Stato per effetto di ulteriori e diverse disposizioni di legge o di regolamento.

(il testo del provvedimento può essere richiesto a segreteria@anvag.it)

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Corte Appello Venezia decreto 12luglio 2024

Provvedimento sul ricongiungimento familiare
Il testo del decreto può essere richiesto a segreteria@anvag.it

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Tribunale di Firenze Ordinanza n.187 del 13 settembre 2024

Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli articoli 3, 24 commi 2 e 3 della Costituzione -della norma di cui all'art. 79, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che siano residenti in Italia e lo fossero gia' nell'anno di riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'istanza.

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Trib. Savona decreto 5 dic 2023

Il Tribunale di Savona, con il decreto 5 dicembre 2023, ha affermato il principio secondo cui anche in caso di mediazione obbligatoria conclusasi negativamente, va riconosciuta l'ammissibilità al gratuito patrocinio.
Tale decreto è scaturito da una vicenda soggetta appunto a mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità, al termine della quale il Giudice ha liquidato i compensi dell'avvocato per l'assistenza legale prestata alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nel decreto, il giudice ricorda che già in più occasioni la Suprema Corte, ad esempio Cass. n. 24723/2011 ed ancora n. 9529/2013, ha affermato una nozione lata di attività giudiziale sottolineando che "se tale attività venga espletata in vista di una successiva attività giudiziaria, essa è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato" e che "devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio".

Pertanto, "tali dicta si attagliano perfettamente all'ipotesi di specie in cui l'esperimento della mediazione è considerato ex lege quale condizione di procedibilità dell'azione, ed il mancato esperimento importa decadenza dalla possibilità di agire in giudizio".

Inoltre, per la decisione della Corte Costituzionale n. 10/2022, "risulta del tutto presupposta la possibilità dì procedere a liquidazione e porre a carico dello Stato i compensi in favore del difensore della parte ammessa a PSS relativi alla fase di mediazione quando la stessa non abbia avuto esito positivo e sia condizione di procedibilità dell'azione giudiziale".

Il tribunale ha pertanto confermato la liquidazione all'avvocato.

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Trib Verona sez I civ ord 24 novembre 2023

Il Tribunale di Verona ha ritenuto di disapplicare la normativa in materia di mediazione obbligatoria, nell'ambito di una causa promossa da un cliente per negligenza e imperizia nei confronti del legale che l'aveva assistita, causa i costi eccessivamente ingenti della mediazione, come modificata dalla Riforma.
Il caso: Caia avanzava domanda di risarcimento danni nei confronti di Tizio per inadempimento, per negligenza e imperizia del convenuto, di professione avvocato, al contratto di prestazione d'opera professionale (assistenza giudiziale) che egli aveva concluso con la ricorrente.

Nell'atto introduttivo la ricorrente escludeva di dover osservare qualsiasi condizione di procedibilità sebbene avesse aggiunto di aver comunque inviato al resistente un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, che però non aveva avuto riscontro.

Il tribunale adito, nell'esaminare l'istituto della mediazione anche alla luce della recente Riforma, osserva quanto segue:
a) la controversia in oggetto deve invece ritenersi soggetta a mediazione, alla luce del disposto dell'art 5, comma 2, del d. Igs. 28/2010, come sostituito dall'art. 7, lette) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha ampliato, a decorrere dal 30 giugno 2023, il novero delle controversie che devono essere precedute da tale tipo di ADR, inserendovi anche quelle in materia di contratto d'opera, e quindi anche quelle, come la presente, in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale;
b) fatta la suddetta premessa, per i giudici scaligeri la norma in tema di mediazione sopra citata è in contrasto con i principi fondamentali della Ue, a fortiori a seguito della entrata in vigore, il 15 novembre, del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria e che, aspetto da non dimenticare, sono comprensivi di quelli per l'assistenza difensiva obbligatoria;
c) la Corte di Giustizia con la sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 ha ribadito quali sono i presupposti per poter ritenere compatibili con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artI. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le forme di ADR obbligatoria: tra questi assume rilievo che la procedura non generi costi, ovvero generi costi non ingenti ("very low costs" e "frais peau importants" secondo le espressioni inglese e francese utilizzate dalla Corte di Giustizia), per le parti;
d) la disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, come integrata dal regolamento, non rispetta la suddetta condizione poiché, prevedendo anche l'assistenza difensiva obbligatoria (art. 8, comma 5, d. Igs. 28/2010) comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di awocato attualmente vigenti;
e) il d.m. 150/2023 ha introdotto, agli artI. da 28 a 32, significative novità in tema di criteri di determinazione delle spese e dei compensi per le attività di mediazione: infatti ha previsto che si debbano versare per la sola partecipazione al primo incontro, oltre, alle spese vive, le spese di avvio, variabili, in base al valore della lite, da euro 40 ad euro 110,00, e le spese di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore, variabili, in base al valore della lite, da euro 60,00 ad euro 170,00;
f) anche tenendo conto della riduzione prevista in caso di mediazione obbligatoria o demandata dal giuidce, il costo della mediazione che si arrestasse al primo incontro varia da un minimo di euro 364,00 (euro 80 per le spese della mediazione, senza spese vive, oltre ad euro 284,00 per il compenso per il difensore per la fase di attivazione) per le controversie di valore più basso, ad un massimo di euro 1.596,00 (euro 226,00 per le spese della mediazione, senza spese vive, oltre ad euro 1.370,00 per il compenso del difensore per la fase di attivazione) per le controversie di valore più elevato; nel caso di specie, in considerazione del valore della controversia, sarebbe di euro 1.234,00;
g) peraltro non può influire su tale valutazione la possibile obiezione che, per stimare la convenienza economica della mediazione, occorre tener conto del fatto che le spese sostenute per essa sono utilizzabli come credito di imposta anche in caso di insuccesso della procedura: infatti in tale ipotesi il credito massimo riconoscibile è di euro 250,00 ma la sua concreta determinazione dipende dal valore della controversia, dalla disponibilità di fondi da parte dello Stato e dal numero delle richieste; si tratta quindi di una posta incerta sia nell'an che nel quantum mentre il costo che la parte deve sostenere è effettivo e immediato.

DECISIONE: Alla luce delle suesposte considerazioni la norma che viene qui in rilievo (art. 5, comma 1, d. Igs. 28/2010), essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, va disapplicata in quanto in contrasto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

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Tribunale di Pisa decreto 10 ottobre 2023

Si affronta la questione della natura dell'incarico di curatore del minore e dei criteri di liquidazione del relativo compenso.
Sul punto il Tribunale osserva che:
a) non v'è dubbio che si tratta di istituto che è destinato ad essere oggetto di sempre più frequenti applicazioni e che i candidati alla nomina di curatori del minore, nel perdurante silenzio sul punto del legislatore (anche nelle nuove norme di cui all'art. 473 bis. 7 e 473 bis 8 c.p.c.), sono nella prassi, nella stragrande maggioranza dei casi, avvocati specializzati nel diritto di famiglia, quindi professionisti che fanno applicazione nell'esercizio dell'incarico, oltre che delle proprie doti umane di equilibrio e buon senso, anche e soprattutto del proprio bagaglio di conoscenze tecnico-professionali;
b) si tratta poi di incarico che solitamente (e il caso di specie non fa eccezione) si articola in più incontri, colloqui e udienze e si snoda in un arco temporale anche piuttosto rilevante, comportando talvolta al nominato curatore la necessità di procedere all'ascolto del minore, dirimere possibili contrasti insorti tra i genitori, effettuare trasferte e altri impegnativi incombenti;
c) né le norme ante Cartabia né le norme introdotte dalla riforma hanno né previsto né tanto meno disciplinato in alcun modo il compenso per l'attività di curatore del minore; pertanto, nel totale silenzio del legislatore sul punto, si ritiene che si debba far ricorso ai principi generali e in particolare al principio dell'eccezionalità del carattere gratuito o meramente volontario di un'attività lato sensu professionale e dunque pur sempre lavorativa quale quella in questione;
d) appare quindi conforme a un'interpretazione costituzionalmente orientata in attesa di un altro opportuno intervento integrativo della disciplina dell'istituto, l'inquadramento normativo di tale figura nell'alveo del più ampio istituto degli "altri ausiliari dei giudice" di cui all'art. 68 c.p.c., potendo comunque riguardarsi il curatore del minore alla stregua di "persona idonea al compimento di atti" che nei casi previsti dalla legge il giudice può nominare;
e) a norma dell'art. 52 disp. Att. c.p.c.. quindi, il compenso deve essere liquidato con decreto dal Giudice che ha nominato l'ausiliario "tenuto conto dell'attività svolta" e il decreto con cui i compensi sono liquidati, a norma dell'art. 53 disp. Att. c.p.c., deve contenere l'indicazione della "parte che è tenuta a corrisponderli";
f) riguardo ai soggetti su cui incombe l'onere del pagamento, codesto Tribunale non condivide la diffusa tesi secondo la quale, mutuando l'orientamento consolidatosi presso i tribunali per i minorenni, dovrebbe ritenersi onerato del pagamento del compenso direttamente il minore il quale quindi, in quanto di regola privo di redditi, dovrebbe sempre beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
g) l'onere del pagamento dei compensi deve, al contrario, gravare sui genitori esercenti la responsabilità genitoriale, non essendovi motivo alcuno per discostarsi dal principio generale in forza del quale le spese legittimamente dovute in favore dei figli devono essere sostenute innanzitutto dai genitori;
h) sarebbe peraltro contrario a giustizia (e dunque probabilmente contrario alle norme costituzionali) far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, notevolissimi oneri di spesa connessi ai compensi e spese del curatore, oneri cospicui questi spesso derivanti dalle violazioni da parte dei genitori o di uno di essi ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori con il risultato che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero così ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite e inadempienti ai propri doveri genitoriali.
i) si deve applicare, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza e deve essere individuato, ove possibile, il genitore obbligato che col proprio comportamento illecito (perché inadempiente ai doveri di genitore, come ad es. al dovere di garantire la bigenitorialità al proprio figlio), ha dato causa alla necessità della nomina del curatore

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Tribunale di Treviso sez I decreto 23 gen 2023

…...........................
….........................
letta l’istanza di liquidazione dei compensi professionali avanzata dall’avv.
MARIA GRAZIA MARTELLI, difensore di parte resistente, XYE, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato in data 6.07.2020, giusta delibera COA di Treviso, su domanda depositata in
data 24.06.2020 (stesso giorno del deposito della comparsa di costituzione e risposta);
…..................................
letta la notula presentata dal procuratore e valutata l’opera dallo stesso
prestata sino alla revoca del mandato in data 14.10.2020 (costituzione nella
fase presidenziale, partecipazione all’udienza presidenziale);
….................................
REVOCA l’ammissione di XY al Patrocinio a Spese dello Stato in materia civile con riferimento alla presente causa di separazione giudiziale, provvisoriamente disposta dal COA di Treviso in data
24.06.2020, con efficacia retroattiva dall’anno di imposta 2021
LIQUIDA all’avv. MARIA GRAZIA MARTELLI i seguenti compensi (già
dimidiati): .
- fase di studio: non dovuta;
- fase introduttiva: .......................

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T.A.R. Campania Sez V sent. n. 352 pubbl 16 gen 2023

Il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha lamentato l'esiguità del compenso liquidato, proponendo opposizione dinanzi al capo dell'Ufficio giudiziario competente.

L’opposizione è inammissibile in ragione del difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, essendo la controversia in esame devoluta al giudice ordinario.

La questione controversa concerne la individuazione del giudice chiamato a decidere sull'opposizione alla liquidazione dei compensi del legale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo.

Nel caso di specie trova applicazione il D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, secondo cui il ricorso deve essere rivolto al "capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento" che ha sostituito il previgente D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (che prevedeva che l'opposizione dovesse essere proposta al "Presidente dell'Ufficio giudiziario competente").

Il procedimento di opposizione, previsto dal D. Lgs. n. 150 del 2011, al pari di quello previgente, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell'onorario (Cass., S.U., n. 19161/2009).

Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo avente ad oggetto la controversia

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Tribunale Trento sent. n. 562 pubbl. 22 nov 2022

L'imputato del reato ex art. 95 dpr n. 115/02 aveva omesso nell'autocertificazione dei redditi, onde ottenere il patrocinio statale, di esporre l'indennità di invalidità ricevuta dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa la cui considerazione non consentiva di ottenere il beneficio richiesto.
Il difensore chiede la prescrizione del reato.
Il momento della consumazione corrisponde alla presentazione della domanda al giudice (Cass 16194/2019).
Si leggono richiami interessanti sulla sospensione del termine per la prescrizione (cass 2647/2022) e la scelta del rito alternativo non vuol dire rinuncia alla prescrizione (Cass ss.uu. Sent.n.18953/2016).
Il reato deve essere sorretto da dolo generico salva la ipotesi di dolo eventuale (37144/2019).
Anche il dolo eventuale può configurare l'elemento soggettivo del reato (4623/2018).
Circa la dichiarazione dei redditi, ammesso che riguardi l'anno esatto, tuttavia l'interessato ha l'obbligo di comunicare per gli anni successivi le variazioni rilevanti (art. 79 dpr n.115/2002) come insegna cass. 16338/2006 anche per ciò che concerne il termine entro cui comunicare il reddito e quindi quello divenuto giuridicamente certo alla chiusura dell'anno fiscale.

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