Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta,
dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi
previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e
dall'articolo 3 del decereto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 novembre 2014, n. 162.