Si denuncia, tra l’altro, violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c)( inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità,di inammissibilità o di decadenza) in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 79 comma 1 lett. d) e 95 del DPR n. 115/2002.
La Corte osserva: si distingue, in giurisprudenza, tra norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate, in origine, a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, neppure implicitamente, dalla norma penale, e norme extrapenali integratrici del precetto, che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l'errore su di esse non scusa, ai sensi dell'art. 5 c.p., salvo che si tratti di errore inevitabile , conformemente al dictum di Corte cost. 24-3- 1988, n. 364. Vi sono infatti leggi extrapenali integratrici, che concorrono, con la norma incriminatrice, alla definizione del singolo tipo di illecito,integrandone la descrizione legale, mediante l'aggiunta o la specificazione di elementi da intendere come essenziali; o che contribuiscono, in vario modo e in diversa misura, a determinare il contenuto del comando o del divieto (Cass., Sez 5, 1- 7-1975,Sala,Rv.132026); o che, anche se non richiamate espressamente da una norma penale, la integrano logicamente (Cass. Sez. 3,30-6- 1972, Lovatelli,Rv.122205) o, infine, che vengono attratte nell'ambito di una norma penale, per effetto di un rinvio recettizio (Cass., Sez 6, 11-12-1970, Funaro, Rv.116579). E vi sono invece leggi extrapenali non integratrici, le quali non aggiungono o specificano nulla al tipo di illecito, non lo arricchiscono di alcun contenuto, non contribuiscono ad esprimere il senso del divieto. Soltanto l'errore che cade sulle norme non integratrici esclude il dolo,trattandosi di errore sul fatto, a norma dell'art. 47 c.p., comma 3, (ex plurimis, Cass., Sez 5, 20-2-2001, Martini; Sez 5, 11-1-2000, Di Patti;Sez 6. , 18-11-1998, Benanti), non anche quello che cade su norme integratrici. Queste ultime, infatti, inserendosi nel precetto, ad integrazione della fattispecie criminosa,concorrono a formare l'obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di esse non può avere efficacia scusante, al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria (Cass., Sez. 4,30-10-2003, n. 14819 Rv. 227875). Si è quindi precisato, in giurisprudenza che deve essere considerato errore sulla legge penale - e quindi inescusabile - sia quello che, come nel caso di specie, cade sulla struttura del reato sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale in via di integrazione della fattispecie astratta (Cass., Sez. 3,15.5.1985, Tauro). L'ignoranza del contenuto precettivo della normativa richiamata in tema di gratuito patrocinio, si risolve pertanto in ignoranza della legge penale, alla quale non può in alcun modo annettersi efficacia esimente, non trattandosi certamente, in considerazione della chiarezza della norma, di una disposizione la cui ignoranza possa essere considerata inevitabile.