È “ormai pacifico che in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice può vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione dell'istante, in relazione alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio; conseguentemente può rigettare l'istanza, ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche dell'interessato non compatibili con quelle dichiarate (cfr. Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017 - dep. 2018, Tortorella, Rv. 27194201; conf. Sez. 4, n. 51963 del 3/11/2016, non mass., e sez. 4, n. 54494 del 29/11/2016, non mass.). A tal fine, le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, assicurano poteri di accertamento al giudice dell'ammissione e a quello dell'opposizione, al fine di vincere la presunzione di impossidenza dell'istante che autocertifichi il proprio reddito in misura inferiore al limite di legge (cfr. Sez. 4, n. 10406 del 05/12/2017)