Corte di Cassazione

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Cass. sez. I civ. ord. n. 9182 pubbl. 19.5.20

Va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R. (Sez. 3, n. 3028 del 08/02/2018, Rv. 647941; Sez. 2, n. 29228 del 06/12/2017, Rv. 646597): il rimedio del ricorso per cassazione è, infatti, previsto solo per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del d.P.R. citato.

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Cassaz. sez 4 pen sent 12447 pubbl 20.4.20

spetta al soggetto richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'onere di fornire la prova contraria, idonea a vincere la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo, nei casi previsti dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Cassaz. sez IV pen sent n. 12368 pubbl 19.2.2020

la Corte ravvisa il vizio di violazione di legge, posto che l'ordinanza impugnata appare priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza necessari per rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito

Cassaz. sez 1 ord.za n. 7904 pubbl. 17.4.2020

La Corte conferma che la disposizione in oggetto presenta un ambito di applicazione ridotto, ovvero si riferisce alle sole convenzioni concluse con "imprese bancarie e assicurative" e con "imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione, del 6 maggio 2003".
Ne consegue che la norma sull’equo compenso art. 13 bis della legge professionale forense, introdotto dal d.l. n. 148/2017, convertito in Legge n. 172/2017 «non possa essere invocata nel caso delle convenzioni aventi a oggetto lo svolgimento di attività professionale in favore di procedure fallimentari; le quali in vero non sono ontologicamente catalogabili nel concetto di "imprese", grandi o piccole che siano - per la differente funzione gestoria loro riservata».

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Cassaz. sez.VI civile ord.n. 7788/2020 publ. 10.4

il giudice del patrocinio ha l'onere di «verificare la fondatezza del decreto di revoca ai soli fini della colpa grave e non in relazione al merito dell'azione giudiziaria proposta. Il rifiuto di esperire il controllo sollecitatogli con il ricorso finisce con il sovrapporre la problematica relativa al gratuito patrocinio con quella relativa alla domanda di protezione internazionale

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Cass. sez. IV pen. sent 10667 pubbl 27.3.2020

per la sussistenza del reato di cui si tratta è sufficiente il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete. Il dolo generico, tuttavia, deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo

Cass sez IV pen ord. n. 8171 pubbl. 2.3.2020

Avverso il provvedimento di revoca "ex officio" del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è ammesso il ricorso per cassazione - mezzo, invece,esperibile quando la revoca sia avvenuta a seguito della richiesta dell'ufficio finanziario - ma esclusivamente reclamo al presidente dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca» (così Sez. 4, n. 18592 del 19/03/2013, Begiqi, Rv. 255816; conformi, ex plurimis, Sez. 4n.51536 del 04/10/2018, Carotenuto Rv. 274495 - 01 Sez. 4,33154 del 14/07/2008, Fabbozzo e altro, Rv. 240883; Sez. 4, n. 20398 del 24/04/2008, Spoto, Rv. 240228; Sez. 4, n. 46765 del 06/11/2007, Capuano e altro, Rv. 238362; Sez. 4, n. 48566 del 29/09/2003, Miraglia, Rv.227788).

Articoli:

Cass sez unite pen sent. n. 4535 pubbl. 3.2.2020

“La competenza a provvedere ai sensi dell’art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione del procedimento, spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell’esecuzione”.

Cass. sez. II civ sent. n. 1736 dep. 27 gen 2020

"dal complesso delle disposizioni del d.p.r. 115/2202 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - ed in particolare dall'art. 80 che prevede che "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore - si ricava che l'art. 91 del medesimo d.p.r., pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia."

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Cass sez IV pen. sent. n. 2263 dep. 22 gen 2020

“.....l'intero procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (sez. IV, 9.2.2018, Berisa, Rv.272180). Sulla base di tali considerazioni deve escludersi che il procedimento oppositivo sia regolato dalle preclusioni e dalle decadenze propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale, in ossequio alla disciplina proprio del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente l'acquisizione anche in un momento successivo (con riferimento alla certificazione consolare vedi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 3) ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione assolutamente tardiva”

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