questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l'opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale; solo nel caso, contemplato dall'art. 113 stesso D.P.R., in cui il provvedimento di revoca sia stato pronunciato su richiesta dell'ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d) corrispondente all'art.127, comma 3 l'impugnazione del decreto di revoca deve avvenire con ricorso diretto per cassazione (Cass., Sez. 1, 27 maggio 2008, n.13833; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12744; Cass., Sez. 1, 23 giugno 2011, n. 13807; Cass., Sez. 1, 17 ottobre 2011, n. 21400; Cass.,Sez. 6-2, 15 dicembre 2011, n. 26966; Cass., Sez. 1, 20 luglio 2012, n. 12719).