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viene censurata la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva valorizzato, per compensare le spese della fase di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore, la sola mancata opposizione dell’amministrazione e, quindi, la sua contumacia, venendo meno al suo obbligo di corretta motivazione (testo)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora l'autorità giudiziaria abbia dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o - come nella specie - del condannato, il relativo difensore d'ufficio, che abbia richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza di tale irreperibilità (la sentenza – pdf)
ove l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - dichiarata inammissibile dal consiglio dell'ordine degli avvocati - sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente , gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati
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È illegittima la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato se viene pronunciata, non in presenza di una mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito che giustificano l'ammissione o di un accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ma per la presenza di anomalie ancora in corso di verifica da parte dei competenti Uffici
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...non è sufficiente di certo la formale ed anagrafica di convivenza o di mera coabitazione se essa non corrisponde a quella effettiva nel frattempo sopravvenuta - per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nel coacervo reddituale del soggetto istante (il testo-pdf).
a giudizio del Collegio, gli oneri deducibili non concorrono alla determinazione del reddito rilevante ai sensi dell'art. 76 dpr 115/2002 Richiedere il testo a segreteria@anvag.it
Il magistrato può prescindere dal valore della controversia al fine di liquidare il compenso all’avvocato, potendo stabilire un importo inferiore rispetto allo scaglione previsto per essa laddovel’attività e l’impegno professionale prestato dal difensore sia modesto (la sentenza - pdf)
Viene affermato il principio secondo cui risponde di truffa l’avvocato che omette di informare il cliente degli effetti del gratuito patrocinio, facendo credere allo stesso di avere l'obbligo di corrispondere al difensore gli emolumenti
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