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L’aver usufruito del gratuito patrocinio non prova l’indigenza dell’imputato che ha omesso di versare la cauzione imposta dal tribunale, a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 33530/2012, respingendo il ricorso di un uomo originario di Gela condannato per traffico di stupefacenti.
La difesa aveva sostenuto che l’imputato si era trovato nell’impossibilità di far fronte al versamento per via della sua “negativa condizione economica, derivante dalla lunga carcerazione e dal suo stato di disoccupazione”.
Per la Suprema corte però l’ammissione al gratuito patrocinio può ritenersi soltanto un “indice” della condizione di assoluta indigenza, mentre “deve ritenersi esclusa l’automaticità della prova”, e ciò “ove si consideri, per un verso che l’ammissione al beneficio avviene sulla base delle dichiarazioni della parte interessata, e per altro verso che l’iniziale ammissione al beneficio è suscettibile di revoca ove emerga la prova della possidenza”.
Al massimo, argomenta la Corte, “l’ammissione potrà integrare la prova certa dello stato di indigenza …ove sull’ammissione al beneficio intervenga un procedimento incidentale, ad esempio: - dopo la richiesta di revoca - sicché sullo specifico punto dello stato di indigenza si formi un accertamento giudiziale”.
Del resto, conclude la Corte, è ormai giurisprudenza costante che “ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevino anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui anche le presunzioni semplici”. E in questo caso l’imputato aveva riportato una serie di condanne per “reati contro il patrimonio o per motivi di lucro”. (il testo-pdf)
Per le udienze nelle quali è svolta attività difensiva in ordine alla lettura atti è espressamente previsto il compenso e il diniego di liquidazione ha sostanzialmente comportato la disapplicazione della tariffa penale con una motivazione solo apparente dove laconicamente il giudice del merito afferma che la voce tariffaria per le udienze di rinvio e lettura non poteva essere riconosciuta "non potendosi affermare che esse abbiano comportato una vera e propria attività difensiva": accertato che nell'udienza v' è stata attività processuale di lettura atti, non si può escludere che tale attività non abbia comportato esercizio di attività difensive se non escludendo proprio il presupposto di fatto, ossia che la lettura non abbia riguardato l'assistito (secondo il criterio correttamente seguito, invece, dallo stesso giudice nell'escludere il compenso per alcune udienze con attività istruttoria, proprio sul presupposto della non riferibilità dell'istruttoria all'assistito). (il testo -pdf)
E’ il Ministero di Giustizia e non l’Agenzia delle Entrate né il P.M. il contraddittore necessario nella opposizione ex art. 170 t.u.s.g. (il testo della sentenza –pdf)
Nella opposizione ex art. 170 t.u.s.g. l'imputato e il suo difensore sono parti necessarie nel procedimento instaurato dal CTU che si lamenta della errata liquidazione del compenso (la massima - pdf)
Il P.M. presso il Tribunale di Acqui Terme aveva proposto opposizione al decreto con il quale era stato liquidato il compenso del difensore e contestualmente aveva chiesto la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato concesso a favore dell’imputato in quanto costui “all’evidenza trae dal crimine i proventi per mantenersi un tenore di vita che fa venir meno la condizione necessaria per il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato”. (la sentenza -pdf)
Spese di giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Revoca per carenza delle condizioni di reddito - Segnalazione della Guardia di Finanza - Sussiste
E’ da confermare la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un giudizio civile per mancanza delle condizioni di reddito laddove la segnalazione provenga dalla Guardia di Finanza dovendosi la norma di cui all’articolo 112 lettera d) comma 1 del Dpr 115/02 raccordare con quella successiva di cui all’articolo 127, quarto comma, secondo cui l’effettività e la permanenza dei requisiti previsti dalla legge è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria oppure su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di Finanza. (il testo pdf)
PARTE CIVILE AMMESSA AL PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTE - MODALITA'
Ove il giudice condanni con sentenza, ex art. 110 comma terzo del D.p.r. n. 115 del 2002, l’imputato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio dei non abbienti, la somma oggetto di detta condanna deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore di parte civile ex art. 82, comma primo, D.p.r. cit., dovendo tale specifica liquidazione essere contenuta nel dispositivo della stessa sentenza (Il testo - pdf)
La sentenza riconosce che l’attività del difensore svolta nelle more del deposito della delibera di ammissione al gratuito patrocinio venga considerata in sede di liquidazione del compenso (il testo - pdf)
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