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La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 530 dell’8 gennaio 2010 ha respinto il ricorso di un imputato per rapina che aveva inserito la nomina del difensore nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza conferirgli una procura separata. Il testo della sentenza (pdf) L'articolo
"...come il difensore dell'imputato, ammesso al gratuito patrocinio, ha diritto al rimborso degli onorari e delle spese anche in caso di condanna, analogamente il difensore della parte civile ha diritto al compenso anche in caso di rigetto della domanda risarcitoria, non potendo il principio della soccombenza operare tra soggetti, lo Stato e la persona ammessa al gratuito patrocinio, che non sono parti contrapposte di un giudizio" (il testo della sentenza - pdf)
l’esclusione dal beneficio opera solo se per il reato ostativo il soggetto risulti indagato o imputato nell’ambito del procedimento per il quale è stata chiesta l’ammissione al patrocinio il testo
L'omessa notifica all'Amministrazione finanziaria del ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione del compenso, non è causa di inammissibilità dello stesso, atteso che la partecipazione dell'Amministrazione finanziaria è prevista solo nelle fasi dell'ammissione al patrocinio (artt. 98 e 99 DPR n 115/02) e della revoca o modifica del provvedimento ammissivo (artt. 112-113 ivi) laddove, anzi, è espressamente previsto che l'istanza di revoca possa provenire dallo stesso Ufficio finanziario) e non anche in quella della concreta liquidazione del compenso. il testo
"...quando la effettività del diritto di difesa non risulta in concreto intaccata dal ritardo nel provvedere sull'istanza, non viene in causa la ratio della norma e tanto meno la massima sanzione processuale prevista dal legislatore del 2001" Viene esaminata la norma dell'art. 96 D.P.R. n. 115 del 2002. (il testo della sentenza - pdf)
La controversia concerne la impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo di una vettura comunicato al contribuente dal concessionario GET SPA. a seguito del mancato pagamento delle cartelle esattoriali relative ai contributi dovuti al Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa per gli anni dal 1994 al 1999
Le Sezioni unite hanno affermato che integra il reato previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’esposizione di dati falsi o l’omissione, totale o parziale, di dati di fatto veri nella dichiarazione sostitutiva ed in qualsiasi, dovuta, comunicazione contestuale o consecutiva, presentate per l’attestazione delle condizioni di reddito. il testo
Il ricorso immediato per cassazione deve ritenersi ammesso nella sola ipotesi di revoca di ufficio a seguito di richiesta da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate mentre in tutte le altre ipotesi occorre proporre ricorso ex art 99 al Presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca. il testo (pdf)
L’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato si inserisce nella procedura per la quale venne presentata, come atto necessariamente propedeutico all’esercizio del diritto e in siffatta materia il sistema prevede, ed impone, la necessità di dover retribuire l’attività legittimamente svolta dal difensore. il testo
"Non pare dunque potersi fondatamente negare la previsione di una legittimazione, in via generale, anche dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato a proporre opposizione avverso il decreto che ha statuito sulla richiesta dei compensi avanzata dal suo difensore" il testo(pdf)
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