L'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario va ribadita anche nel caso in cui ad essere
impugnato non sia un provvedimento di liquidazione dei compensi, ma a monte il provvedimento che abbia negato o concesso l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato …....anche il provvedimento di ammissione ovvero di diniego del beneficio de quo incide su diritti soggettivi, per i quali si impone, in caso di successiva contestazione in sede giudiziale, la giurisdizione
del giudice ordinario
Il caso. Nel corso del giudizio, il ricorrente aveva presentato alla Commissione competente presso il Tar istanza per l'ammissione al beneficio che era stata però respinta. Reiterata la richiesta, il Tar l'aveva dichiarata inammissibile (in assenza della notifica dell'istanza all'amministrazione statale).
Il ricorrente aveva, quindi, presentato opposizione al Tribunale ordinario di Napoli che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che dovesse pronunciarsi lo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento opposto.
Riassunto il giudizio davanti al tribunale amministrativo quest'ultimo ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione.
La decisione. Le Sezioni unite hanno statuito nel modo sopra descritto precisando che ad accomunare le due ipotesi è il fatto che anche il provvedimento di ammissione ovvero di diniego del beneficio "incide su diritti soggettivi, per i quali si impone, in caso di successiva contestazione in sede giudiziale, la giurisdizione del giudice ordinario".
Come già chiarito con la sentenza 8561/2021 delle stesse sezioni unite della Cassazione, il gratuito patrocinio "è espressione del diritto alla difesa ed è attuazione di un diritto costituzionale, costituendo una delle espressioni più alte e rilevanti dei cosiddetti diritti sociali, la cui funzione è essenzialmente quella di garantire ai non abbienti quel minimo di giustizia sociale che permetta loro di godere dei propri diritti" riconoscendo "una dimensione concreta al bisogno di giustizia, il quale non dovrebbe essere considerato soltanto come esigenza di avere un avvocato, secondo il modello tradizionale, ma quale necessità di assistenza a tutti i livelli in cui si esprime l'azione, sottolineandosi l'esigenza di rendere appunto effettiva l'assistenza giudiziaria ai non abbienti" e quale necessità di assistenza a tutti i livelli in cui si esprime l'azione, sottolineandosi l'esigenza di rendere appunto effettiva l'assistenza giudiziaria ai non abbienti nel quadro di un adeguamento costante delle strutture processuali ai principi sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. e dai principi sovranazionali di cui agli artt. 6 CEDU (comma 1: diritto ad un equo processo davanti ad un tribunale indipendente al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi obblighi di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta; comma 3: oltre al diritto di difendersi da sé o ad avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi, il diritto di essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio), 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 14, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, oltre alla Direttiva UE/3/2008, in parte integrata e sostituita dal regolamento CE 4/2009".
"L'importanza da ascrivere al diritto al patrocinio a spese dello Stato – prosegue la decisione - depone quindi per la conclusione che, ove lo stesso sia denegato con provvedimento assunto dagli organi che la legge deputa a vagliare in via preventiva, debba darsi un rimedio, che è stato appunto individuato nell'opposizione di cui all'art. 170 TUSG, e che la giurisdizione sia in capo al giudice ordinario, in ragione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio".
Né può addursi come elemento contrario il fatto che i provvedimenti oggetto di opposizione provengano da soggetti che ricoprono anche la qualità di organi giurisdizionali, "prevalendo a tal fine la considerazione, già espressa nella sentenza SS.UU. n. 20405/2019, secondo cui il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato esula dalle attività processuali direttamente collegate alle funzioni giurisdizionali attribuite al giudice amministrativo".
E' pacifica la natura amministrativa dei provvedimenti con i quali si è chiamati ad intervenire sull'ammissione al beneficio del patrocinio come il provvedimento ammissivo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, cui la legge affida la decisione di ammettere la parte in via provvisoria, ha natura amministrativa (Cass. n. 1624 del 19/01/2022) e ancora più per i provvedimenti di
ammissione per i giudizi amministrativi per i quali (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 11/03/2019, n.1637), l'istanza di gratuito patrocinio va presentata ad apposite Commissioni che adottano provvedimenti con valenza anticipata e provvisoria, di carattere amministrativo e non giudiziale” dovendo “escludersi che si sia al cospetto dell'impugnazione di un provvedimento di carattere giurisdizionale, destinato a rimanere, in sede di impugnazione, nell'alveo del plesso giurisdizionale cui appartiene l'organo che lo ha emesso, e che piuttosto, ai fini della giurisdizione, debba guardarsi alla consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio, che nella fattispecie non può che deporre per la giurisdizione del GO”.