Due avvocati patrocinanti congiuntamente in un processo civile una parte vittima di atti di terrorismo a mente della legge n. 206/2004, chiedevano la liquidazione del compenso.
Ricorrono avverso il provvedimento del Tribunale che aveva rigettato l'istanza in ragione del fatto che la legge sul gratuito patrocinio non consente la nomina di due difensori.
Gli stessi contestano tale affermazione in quanto l'articolo 91 del testo unico sulle spese di giustizia, detta tale divieto in riferimento al processo penale e non ad ogni tipo di procedimento e, del resto, si applicherebbe l'articolo 10 della legge n. 206 del 2004, che disciplina una particolare ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, in favore appunto delle vittime di atti di terrorismo, che ne possono fruire in ogni tipo di procedimento, a prescindere da ogni criterio reddituale e quindi senza alcuna previa delibera di ammissione. Ne ricavano che alla fattispecie in esame non si applichino le norme del testo unico sulle spese di giustizia riguardanti appunto i profili di ammissione al patrocinio. Sostengono quindi che la ratio del diritto al gratuito patrocinio per le vittime del terrorismo è diversa da quella posta alla base dai patrocinio d spese dello Stato in favore dei non abbienti: non è quella di fornire la tutela necessaria a chi manchi della possibilità economica di fruirne, ma è un sostegno particolare che lo Stato riserva a questa categoria di vittime.
Questa Corte ha già esaminato l'ipotesi della nomina di due difensori, da parte di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in una causa civile ordinaria, e l'ha risolta affermando, in relazione alla nomina di due difensori in procedimento civile con ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, che il principio dell'unico difensore, previsto dall'art. 91 a proposito della difesa nei procedimenti penali, ha valenza generale (Cass. n.1736 dei 2020:“Dal complesso delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, che regolano per tutti i prnrecci l'istituto del patrocinio a gppgp dello Stato - ed in particolare dagli artt. 80, 82 ed 83 - si ricava che l'art. 91 del medesimo d.P.R. secondo cui l'ammissione è esclusa "se il richiedente è assistito da più di un difensore" - pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale, con la conseguenza che, nel processo civile, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore, così come, ove tale ammissione sia stata già concessa, i suoi effetti cessano dai momento in cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia".
L'affermazione è stata poi ripresa e ribadita recentemente da Cass. n. 5639 del 2022: “Il principio secondo cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dall'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002 per il processo penale, in quanto generale, opera anche nel processo civile, trovando fondamento nell'esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l'effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio, la quale è soddisfatta quando sia garantito il livello essenziale di difesa, dovendosi contemperare l'interesse individuale della parte ammessa al beneficio con quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l'assicurazione di quest'ultimo a tutti gli aventi diritto".
In quest'ultima, recentissima pronuncia, si è precisato che la ratio della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato va individuata nell'esigenza di assicurare anche ai non abbienti, l'effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio. Detta esigenza, tuttavia, impone soltanto la garanzia del livello essenziale di difesa, per intuibili esigenze di contemperamento tra l'interesse individuale della parte ammessa al beneficio, e quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l'assicurazione di quest'ultimo a tutti gli aventi diritto.
Sotto questo profilo, la decisione richiamata ritiene che la limitazione della facoltà della parte ammessa al beneficio di nominare un solo difensore appaia pienamente coerente con l'esigenza di tutela generale e diffusa cui tende la normativa in esame.
Si ritiene che la soluzione appena indicata non è predicabile nella fattispecie in esame, e pertanto la decisione impugnata deve essere cassata, in quanto diversa è la norma applicabile alla fattispecie in esame, e diversa è la ratio delle due norme.
La legge n. 206 del 2004, che detta nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, prevede diversi benefici di rilievo direttamente o indirettamente economico a sostegno delle vittime del terrorismo (provvidenze economiche quali pensioni o indennità, diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, esenzioni da imposte per i benefici riconosciuti e dal pagamento delle spese sanitarie e farmaceutiche).
All'articolo 10, prevede altresì che le vittime o i superstiti di questi eventi nefasti possano fruire, per agire in giudizio nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili del patrocinio a totale carico dello Stato.
E' un beneficio che quindi viene riconosciuto a supporto di queste categorie di soggetti che hanno subito un particolare vulnus, e a prescindere da ogni valutazione preventiva del requisito reddituale, per facilitare loro l'azione e la difesa in giudizio.
Ne consegue che non si può applicare ad essi la norma, già in applicazione estensiva, contenuta nell'art. 91 del T.U. sulle spese di giustizia, qualora fruiscano del patrocinio in un processo civile perché in riferimento a questa categoria individuata di soggetti non è presente la ratio di assicurare a tutti, anche a chi non se lo possa permettere, la tutela minima garantita in giudizio, né può ritenersi che con la nomina del secondo difensore cessi la fiducia nei confronti del primo.
La ratio è invece quella di assicurare a chi sia rimasta vittima, diretta o indiretta, di un episodio di terrorismo, la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, potendo contare sui patrocinio a spese dello Stato.
La scelta di avvalersi di due difensori, attraverso una nomina congiunta, come nella specie, non può avere l'effetto di caducare o rendere inefficace l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rendendo inammissibile la domanda di liquidazione dei compensi, proprio perché non è necessario in questo caso un provvedimento di ammissione al patrocinio, che presuppone una preventiva valutazione fondata sul requisito reddituale, in questo caso inesistente.
Il problema concreto del contenimento della spesa a carico dello Stato con una richiesta di liquidazione di più prestazioni professionali, a fronte di uno stanziamento di fondi, previsto nella stessa legge, certo non cospicuo, non si pone del resto nel caso di specie, in quanto, come esposto nel terzo motivo di ricorso, è stata fin dall'inizio chiesta la liquidazione di un'unica parcella.
P.Q.M. cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche le la liquidazione delle spese del presente giudizio, al tribunale di Imperia in diversa cornposizione