Corte di Cassazione

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Cass sez VI civ-2 ord.n. 39142 pubbl. 9 dic 2021

Il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione proposta avverso il provvedimento con il quale era stata revocata l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, omettendo tuttavia di statuire sulle spese del giudizio di opposizione.
Va in merito ribadito che nel giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011 la parte vittoriosa ha diritto a vedersi riconosciuti onorari e spese del procedimento sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7072 del 21/03/2018, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/2011).

Cass. Sez 6 civ ord. n. 39130 pubbl 9 dic 2021

La proposta del relatore accolta dalla Corte: “Lufrano Giuseppe propone ricorso per la cassazione del provvedimento con cui il Tribunale di Ancona, pur avendo totalmente accolto l’opposizione ex artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, dal medesimo proposta
avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha compensato le spese del predetto giudizio di
opposizione a fronte della mancata costituzione in giudizio del Ministero e della peculiarità della fattispecie.
L’unica censura proposta dal ricorrente è fondata, non essendo consentita la compensazione delle spese se non nei casi di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis conseguente all’entrata in vigore del D. L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni in Legge n. 162 del 2014. Anche nel regime previgente alla novella del 2014, peraltro, questa Corte aveva affermato che la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010, Rv. 611174; Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17555 del 03/09/2015, Rv. 636294)”.

Cass. Sez. 6civ ord. n. 39129 pubbl 9 dic 2021

Proposta del relatore accolta dalla Corte: “Con provvedimento del 17.6.2016 la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Mazzucco Ezio, ai sensi dell’art. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento del medesimo ufficio che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Mazzucco avverso la sentenza n. 143 del 2015 del Tribunale di Venezia, revocando la sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Con istanza del 6.6.2016 il Mazzucco chiedeva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia di essere ammesso al medesimo beneficio per proporre ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, ottenendo in data 18.6.2016 dichiarazione di inammissibilità dell’istanza. Con ulteriore istanza in data 24.4.2019 il Mazzucco, dando atto che il ricorso per cassazione era stato nelle more proposto, chiedeva nuovamente alla Corte di Appello di Venezia di essere ammesso al beneficio. Avverso il provvedimento di inammissibilità emesso in data 21.5.2019, emesso sul presupposto che nelle more la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dal Mazzucco, costui presentava ulteriore ricorso ex artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, chiedendo di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato con effetto retroattivo. Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello ha accolto il ricorso, riconoscendo al Mazzucco l’ammissione al gratuito patrocinio a decorrere dal 24.4.2019.
Ricorre per la cassazione di detta decisione Mazzucco Ezio, affidandosi ad un solo motivo, con il quale censura il provvedimento della Corte distrettuale nella parte in cui aveva fatto retroagire l’ammissione al beneficio soltanto a decorrere dalla data in cui la domanda era stata reiterata alla Corte territoriale, e non invece a decorrere dal 6.6.2016, data della prima richiesta al locale
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
La censura è fondata. Va, in merito, ribadito il principio per cui “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal
Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20710 del 04/09/2017, Rv. 645241; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4695 del 21/02/2020, Rv. 657258).
La Corte di Appello, una volta ravvisata la sussistenza del diritto del Mazzucco ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avrebbe dovuto riconoscergli detto beneficio a decorrere dalla
prima richiesta, e quindi dal 6.6.2016. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento dell’ammissione del Mazzucco al patrocinio a spese dello Stato a decorrere dal 6.6.2016”.

Cass sez VI-2 civ ord. n. 36534 pubbl 24 nov 2021

La Corte di Appello di Catania aveva rigettato l’opposizione proposta dall’avv. Tommaso Vespo
avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi giacchè riteneva che ai sensi dell’art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 783 della legge n. 2058/2015, il decreto di pagamento dovesse essere emesso
contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale deciso l’opposizione in difformità dalla giurisprudenza di questa Corte che ha invece affermato che (Cass. n. 22448/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (conf. Cass. n. 2211/2020).
La Corte cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio

Cass sez VI civ-2 ord. n. 36347 pubbl. 23 novembre 2021

Il difensore chiedeva al Tribunale di Bologna la liquidazione dei compensi maturati in ragione dell’attività svolta.
Il Tribunale con decreto dell’8 febbraio 2018 rigettava la richiesta sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto.
Successivamente, il Tribunale in sede di opposizione, esclusi i motivi inerenti la prescrizione (che doveva eventualmente ricondursi al termine decennale) osservava che, poiché la liquidazione era stata richiesta in un anno diverso da quello in cui era avvenuta l’ammissione al beneficio, il difensore avrebbe dovuto fornire la prova della capacità reddituale attuale della parte assistita,
dimostrando quindi la permanenza dei requisiti per la detta ammissione. Infatti, occorreva tenere conto non solo del quadro reddituale esistente alla data in cui si è ammessi al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato, ma anche di quello successivamente maturato, non potendosi procedere alla liquidazione nel caso in cui sussistano i presupposti per la revoca dell’ammissione.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che (Cass. n. 22778/2019) ove il giudice decida una controversia sulla base di una questione mista di fatto e di diritto rilevata d'ufficio dal
giudice, senza essere indicata alle parti, ciò comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante
volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (conf. Cass. n.
15037/2018).
La Corte cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio.

Cass sez VI civ ord. 33562 pubbl 11 nov 2021

violazione e falsa applicazione degli artt. 126 e 170 dPR 115/2002 e dell'art. 15, d.lgs. n. 150/2011; 2- omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione) avverso l'ordinanza del 27 maggio 2020 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione formulata dal
medesimo Oumar Dianko contro l'ordinanza che aveva revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, resa a sua volta decidendo distinta opposizione ex art. 170 dPR 115/2002 avverso la revoca del ricorrente al patrocinio in un giudizio di protezione internazionale.
Il Tribunale di Campobasso ha affermato che avverso il provvedimento di revoca del patrocinio resa nell'ordinanza che ha pronunciato su opposizione ex art. 170 dPR 115/2002 non fosse esperibile a sua volta una opposizione ai sensi dell'art. 170 dPR 115/2002, trattandosi di provvedimento inappellabile in base all'art. 15, comma 6, d.lgs. n. 150/2011, e piuttosto ricorribile per cassazione.
Il primo motivo di ricorso va accolto. Il Tribunale di Campobasso non si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, ove mai l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma
necessariamente con separato decreto, come previsto dall'art.136 del .d.P.R. n. 115 del 2002, restando comunque tale decreto soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo "principale", e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale (cfr. Cass. Sez. 2, 06/12/2017, n. 29228; Cass. Sez. 3, 08/02/2018, n. 3028).
Dunque, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito, ovvero, come nella specie, nel provvedimento reso all'esito dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di revoca del patrocinio in controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. Sez. 1, 28/07/2020, n. 16117; Cass. Sez. 1, 03/06/2020, n. 10487; Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315).

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Cass sez VI civ ord. 33511 pubbl. 11 nov 2021

violazione e falsa applicazione degli artt. 126 e 170 dPR 115/2002 e dell'art. 15, d.lgs. n. 150/2011; 2- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) avverso l'ordinanza del 9 giugno 2020 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione formulata dal
medesimo Hussain Sajid contro l'ordinanza che aveva revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, resa a sua volta decidendo distinta opposizione ex art. 170 dPR
115/2002 avverso la revoca del ricorrente al patrocinio in un giudizio di protezione internazionale.
Il Tribunale di Campobasso ha affermato che avverso il provvedimento di revoca del patrocinio resa nell'ordinanza che ha pronunciato su opposizione ex art. 170 dPR 115/2002 non fosse esperibile a sua volta una opposizione ai sensi dell'art. 170 dPR 115/2002, trattandosi di provvedimento inappellabile in base all'art. 15, comma 6, d.lgs. n. 150/2011, e piuttosto ricorribile per cassazione (come peraltro avvenuto nella specie).
Il Tribunale di Campobasso non si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, ove mai l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, restando comunque tale
decreto soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo "principale", e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 29228 del 06/12/2017; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018).
Dunque, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito, ovvero, come nella specie, nel provvedimento reso all'esito dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di revoca del patrocinio in controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. Sez. 1, 28/07/2020, n. 16117; Cass. Sez. 1, 03/06/2020, n. 10487;Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315).

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Cass sez VI civ ord 33508 pubbl 11 nov 2021

motivo (1- violazione dell'art. 170 dPR 115/2002) avverso l'ordinanza del 3 gennaio 2020 resa dal Tribunale di Bari, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 170 dPR 115/2002 formulata dal medesimo Osayande Lawenta contro l'ordinanza che, decidendo altresì sulla domanda di protezione internazionale, aveva negato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale di Bari ha affermato che avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio non fosse esperibile una autonoma opposizione ai sensi dell'art. 170 dPR 115/2002,
dovendosi devolvere tale questione col gravame sul merito della lite.Il ricorso va accolto.
Il Tribunale di Bari non si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale
provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost.(Cass. Sez. 1, 28/02/2019, n. 6068; Cass. Sez. 1, 28/02/2019, n. 6068).

cass. sez. VI civ. ord. n. 32020 pubbl. 5 nov 2021

avverso la sentenza con cui la C.A. ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta avverso la cartella esattoriale notificata per il pagamento di spese di giustizia, richieste a causa della ntervenuta revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto l'opponente avrebbe dovuto esperire il ricorso per cassazione ex art. 113 TUSG..
Il motivo è accolto.
Occorre in primo luogo evidenziare che l'opposizione era essenzialmente volta a contestare la pretesa dell'ufficio di recuperare coattivamente somme delle quali avrebbe fruito indebitamente il ricorrente, ponendosi la revoca dell'ammissione al patrocinio quale presupposto logico di tale
pretesa.
Sul punto questa Corte ha avuto modo di affermare che (Cass. n. 10395/2016) in materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella esattoriale emessa su richiesta di un'autorità giudiziaria, per la restituzione di somme ricevute a titolo di compensi per prestazioni di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per materia è del tribunale, identificato secondo il foro erariale, e non del giudice di pace, in quanto il giudizio sul merito della pretesa posta in esecuzione rientra
nella competenza per materia del tribunale, principio al quale il Collegio intende dare continuità e che denota quindi l'infondatezza dell'assunto del giudice di merito che ha invece indicato quale unico rimedio quello del ricorso per Cassazione.
Peraltro, la stessa giurisprudenza penale di questa Corte, nel rimeditare il proprio orientamento, che in precedenza riteneva che il ricorso per Cassazione fosse effettivamente l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento di revoca del beneficio in esame a seguito di richiesta dell'amministrazione finanziaria, ha precisato che (Cass. pen. n. 11771/2017) in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dall'amministrazione finanziaria, l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per
cassazione, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. cit., per violazione di legge.
Ne deriva che, anche avuto riguardo alla funzione recuperatoria, la parte avrebbe potuto rivolgersi al Tribunale onde contestare la correttezza del provvedimento di revoca, avvalendosi della notificazione della cartella quale atto per effetto del quale gli era stato reso noto il provvedimento di
revoca.

Cass sez 4^ pen sent n. 33119 pubbl 7 settembre 2021

Si ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 99, comma 1, d. P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nonché di rigetto dell'istanza di ammissione al predetto patrocinio.
La Corte di Cassazione sostiene che erroneamente il giudice ha attribuito al difensore la qualità di ricorrente in proprio per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto relativo ad una materia, come quella del diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, nella quale unico legittimato è l'istante.
Viene, inoltre, dichiarato erroneo l'asserto formulato dal giudice a quo secondo cui, ove si fosse
ritenuto che il difensore avesse proposto il ricorso nell'interesse dell'assistito, l'impugnazione sarebbe stata comunque inammissibile per difetto di procura speciale nell'atto sottoposto alla cognizione del giudice a quo. Invero il difensore esplicitamente dichiarò di agire quale difensore dell'assistito, con ciò rendendo inequivocabile che egli non agiva in proprio ma in nome e per conto del cliente.
Del resto, non occorre il rilascio al difensore di alcuna procura speciale, ex art. 122 cod. proc. pen., per proporre il ricorso ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002, essendo sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore (Cass., Sez. 4 n. 48793 del 09/10/2019), Nel caso di specie il mandato defensionale era stato regolarmente rilasciato nell'ambito del procedimento principale.

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