Cass sez IV pen sent n. 29183 pubbl 18 lug 2024

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da XX avverso il
decreto emesso il 09/09/2022 (comunicato il 19/09/2022), con la quale lo stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale a carico della suddetta.
Il Tribunale ha esposto che il ricorso doveva considerarsi tardivo ai sensi dell'art.99 del d.P.R. n.115/2002 in quanto proposto oltre il termine di venti giorni ivi previsto; atteso che, entro il detto termine, l'atto non era stato notificato all'Amministrazione finanziaria ed era stato depositato alla sola data del 29/03/2023.
La Corte rammenta che l'art.99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, stabilisce - in relazione all'ordinanza che decide sul ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - che: «L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge».
Va quindi richiamato il principio in base al quale nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio
deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest'ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571, specificamente relativa al ricorso avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio - ai sensi dell'art.113 del d.P.R. n.115/2002 - e dettante un principio applicabile al caso in esame per identità di ratio; nonché, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068, resa in fattispecie analoga a quella in esame).