Cass sez IV pen sent n. 31197 pubbl 31 lug 2024

Semmai ve ne fosse stato bisogno , la Corte di cassazione si è dovuta occupare dell'autocertificazione dei redditi del richiedente e dei suoi familiari conviventi sì come previsto dagli artt. 76 (commi 1,2 e 3) e 79 dpr n. 115/02, il primo riguardante il reddito che “è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante” e il secondo che impone “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”.
La pretesa del Tribunale di Milano di una autocertificazione proveniente da ciascun titolare di reddito e facente parte della stessa famiglia è, secondo chi scrive, illogica e inammissibile e passibile, ove fosse previsto, di giusta sanzione.
(Il testo della sentenza può essere richiesto a segreteria@anvag.it)