Cass sez II civ sent. n. 6888 pubbl 14 mar 2025
La sentenza riguarda l'ipotesi di accoglimento da parte del giudice della istanza dopo l’iniziale rigetto del Consiglio dell’Ordine degli avvocati.
Il ricorrente aveva presentato opposizione all’ordinanza con la quale il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti al suo difensore, senza tenere conto di quelli relativi alle attività svolte anteriormente al deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio ex art. 126, comma 3, d.p.r. 115/2002.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione sul presupposto che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio, decisa dal giudice con decreto, non retroagiscono al momento della presentazione della prima istanza, rigettata dall'Ordine forense.
Il ricorrente ha sostenuto nel ricorso proposto dinanzi la Corte di Cassazione che, in tema di ammissione al gratuito patrocinio, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione suddetta all’ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo e il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente.
La Suprema Corte ha, innanzitutto, riconosciuto la legittimazione ad agire del ricorrente.
La Cassazione, in particolare, ha evidenziato che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dell'erario, qualora il magistrato competente per il giudizio accolga l’istanza, originariamente rigettata dal COA, con decorrenza ex nunc, e invece che a far tempo dall’originaria richiesta all’ordine professionale, la parte ammessa al beneficio è legittimata ad impugnare il relativo provvedimento, in quanto gli effetti dell’ammissione al beneficio non solo limitati al pagamento dei compensi e spese del difensore, ma si estendono: a)al pagamento delle spese di viaggio spettanti a testimoni e consulenti tecnici; b)al contributo unificato, alle imposte di bollo, di registro, catastale e ipotecaria; c)ai diritti di copia e alle spese per la notificazione e richiesta d’ufficio.
Di conseguenza, per la copertura di tali spese, sussiste l’interesse ad agire del patrocinato, e ciò contrariamente a quanto ritenuto in precedenti pronunce laddove si sosteneva che il difensore fosse l’unico legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato.
Con ciò si restringeva il dibattito al contenzioso riguardante l’art. 170 d.lgs. n. 150/2002, ossia la revoca del decreto di liquidazione e la determinazione del compenso al difensore, escludendo un coinvolgimento attivo del patrocinato nella contestazione della decisione.
La Cassazione ha, invece, evidenziato come, nel caso in esame, il giudizio non avesse ad oggetto la liquidazione del compenso del difensore, per la quale certamente l’avvocato è l’unico legittimato ad agire, ma riguardasse il diverso caso del riconoscimento dell’effetto ex tunc del decreto di ammissione al gratuito patrocinio. Se, infatti, la quantificazione del compenso è di esclusiva pertinenza del difensore, la decorrenza degli effetti dell’ammissione, in particolare quando ottenuta dopo l’iniziale rigetto dell'Ordine forense, incide direttamente anche sul patrocinato. Quest’ultimo, senza un riconoscimento della copertura retroattiva, si troverebbe a dover sostenere personalmente le spese affrontate nel periodo compreso tra il rigetto dell’istanza da parte del Consiglio dell’ordine e la successiva ammissione al gratuito patrocinio disposta, con decreto, dal giudice.
La Seconda Sezione Civile, in merito agli effetti del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, ha affermato il seguente principio:
“Ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, respinta o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, sicché sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio”.
In conclusione la pronuncia della Cassazione rappresenta un importante chiarimento sull’efficacia temporale del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, in tanto in quanto tutela il patrocinato e garantisce l'accesso effettivo alla giustizia per chi si trova in condizioni economiche svantaggiate nel caso in cui l'Ordine forense abbia negato il beneficio che in seguito ad opposizione viene ammesso dal giudice competente.
Il testo della sentenza si può richiedere a segreteria@anvag.it