Cassaz. Sez IV penale sent n 36313 del 1 aprile 2008

"in materia di patrocinio dei non abbienti, per la partecipazione del

difensore a udienze dibattimentali o camerali (anche quelle in
cui la trattazione
è svolta dal P.M. o da altri difensori) i compensi vanno
liquidati secondo quanto previsto dal n. 5 della tabella
allegata al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 di approvazione della
tariffa professionale; per la partecipazione alle udienze dove
venga svolta solo attività istruttoria, vanno liquidati i
compensi secondo il n. 4 della tabella medesima, e per la
partecipazione alle udienze di mero rinvio
l'attività defensionale deve essere retribuita ai sensi del
n.2 della citata tabella (compensi per esame e studio)".

il testo