Cass Pen IV sez sent n 3618 del 28 gennaio 2010
Il giudice è tenuto a dare contezza della ritenuta validità di una notificazione, validamente eseguita alla stregua della vigente normativa al riguardo, al fine di ritenere la effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'interessato, con la conseguenza che, ovviamente, tale effettiva conoscenza non può definitivamente ritenersi, iuris et de iure, solo in virtù di una notificazione pur effettuata nelle prescritte forme di rito.
(leggi sentenza)