Cass sez II civile ordinanza n. 26966 dep. 15 dicembre 2011

Spese di giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Revoca per carenza delle condizioni di reddito - Segnalazione della Guardia di Finanza - Sussiste
E’ da confermare la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un giudizio civile per mancanza delle condizioni di reddito laddove la segnalazione provenga dalla Guardia di Finanza dovendosi la norma di cui all’articolo 112 lettera d) comma 1 del Dpr 115/02 raccordare con quella successiva di cui all’articolo 127, quarto comma, secondo cui l’effettività e la permanenza dei requisiti previsti dalla legge è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria oppure su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di Finanza.
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