Cassaz sent n. 10193 del 20 giugno 2012
Per le udienze nelle quali è svolta attività difensiva in ordine alla lettura atti è espressamente previsto il compenso e il diniego di liquidazione ha sostanzialmente comportato la disapplicazione della tariffa penale con una motivazione solo apparente dove laconicamente il giudice del merito afferma che la voce tariffaria per le udienze di rinvio e lettura non poteva essere riconosciuta "non potendosi affermare che esse abbiano comportato una vera e propria attività difensiva": accertato che nell'udienza v' è stata attività processuale di lettura atti, non si può escludere che tale attività non abbia comportato esercizio di attività difensive se non escludendo proprio il presupposto di fatto, ossia che la lettura non abbia riguardato l'assistito (secondo il criterio correttamente seguito, invece, dallo stesso giudice nell'escludere il compenso per alcune udienze con attività istruttoria, proprio sul presupposto della non riferibilità dell'istruttoria all'assistito). (il testo -pdf)