cassaz ord.za 20710 del 4.9.2017

ove l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - dichiarata inammissibile dal consiglio dell'ordine degli avvocati - sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente , gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati
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