Cass. sez. IV pen. sent.n. 26302 pubbl 8 giugno 2018
ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (così Sez. 4, n. 24842 del 04/02/2015, Rv. 263720). Si è invero precisato che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (il testo).