Cass. sez II ord. n. 14485 del 6 giugno 2018

Il Tribunale si è limitato a modificare il compenso senza illustrare le ragioni a fondamento della propria decisione, effettuando la liquidazione semplicemente sulla base di un modulo all’uopo predisposto – che a sua volta rinviava alla tariffa vigente – senza opportunamente valorizzare l’impegno profuso dal legale, le singole attività da esso indicate e la complessità delle questioni giuridiche trattate, con il relativo impegno richiesto: il decreto viene cassato con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione
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