Cass. sez III sent. n. 17037/18
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in materia civile, può essere accordata solo a favore di chi vanti una pretesa "non manifestamente infondata". La valutazione della non manifesta infondatezza va compiuta dal Consiglio dell'Ordine competente non in astratto, ma in concreto, dovendo il Consiglio valutare a tal fine "le enunciazioni in fatto ed in diritto" di cui l'istante intende avvalersi, e le "prove specifiche" di cui intende chiedere l'ammissione - Il testo del provvedimento può essere richiesto a segreteria@anvag.it